Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4835 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 18.7.2008, il Giudice di Pace di Sora dichiarò D.G.A. e R.S. responsabili del reato di pascolo abusivo e li condannò alla pena di Euro 400,00 di multa ciascuno, nonchè al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) a favore della parte civile V.M..

Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ed il Tribunale di Cassino, con sentenza in data 8.3.2010, in riforma della decisione di primo grado, assolse gli imputati perchè il fatto non sussiste.

Ricorre per cassazione il difensore della parte civile deducendo:

1. violazione della legge processuale in quanto la decisione sarebbe fondata su prove inutilizzabili quali le note della Regione Lazio 2009 e 2010, documenti non definitivi e la perizia demaniale del 2010, documento relativo ad un procedimento amministrativo, senza acquisire la visura del Commissario agli usi civici; illegittimamente sarebbe stata esclusa la responsabilità degli imputati solo in ragione dell’esistenza di una procedura di accertamento dell’esistenza di usi civici sul fondo e senza atti amministrativi definitivi; non sarebbe sufficiente ad escludere la punibilità la convinzione di esercitare un preteso diritto;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che i beni del V. sarebbero oggetto di un’ordinanza commissariale del 1945 che ne riconosceva al legittimazione;

3. violazione di legge in quanto la titolarità di un uso civico competerebbe comunque solo all’ente preposto alla loro tutela e non ad ogni singolo cittadino; l’art. 63 tutela anche il conduttore di un fondo ed al più la carenza di legittimazione avrebbe dovuto determinare l’inesistenza del diritto di querela;

4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le inutilizzabilità delle prove, ai sensi dell’art. 191 c.p.p., conseguono a divieti di legge che non esistono in relazione agli atti indicati.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il giudice d’appello, con riferimento all’ordinanza commissariale del 28.9.1946, nè ha escluso la rilevanza in difetto dell’approvazione sovrana.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico in quanto privo di correlazione con il provvedimento impugnato.

Nella sentenza impugnata non si afferma che gli imputati abbiano esercitato un preteso diritto, ma che V.M. non era nè proprietario nè possessore del fondo su cui avvenne il pascolo, sicchè egli non aveva nessuna possibilità di escludere altri dal fondo.

Il quarto motivo di ricorso è privo di correlazione con il provvedimento impugnato, posto che gli imputati sono stati assolti per insussistenza del fatto e non per la mancanza dell’elemento soggettivo del reato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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