Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4834 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 4.2.2008, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere assolse P.G. dal reato di danneggiamento, commesso all’inizio di (OMISSIS).

Avverso tale pronunzia proposero gravame il Procuratore della Repubblica, il Procuratore generale e la parte civile S. S. e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 26.3.2010, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò P.G. responsabile del reato ascrittogli e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di Euro 200,00 di multa. L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile.

Ricorrono per cassazione i difensori dell’imputato deducendo:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto trattandosi di fatti commessi al più entro la data (OMISSIS) erano prescritti alla data della sentenza di appello; la sospensione del decorso della prescrizione opera nei limiti di cui alla L. n. 251 del 2005, essendosi verificati in vigenza di tale legge;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l’affermazione di responsabilità si fonda solo sul fatto che la sorella dell’imputato ha riferito che P. avrebbe ammesso il danneggiamento, che la canna fumaria era accessibile solo dalla sua abitazione e che egli era l’unico interessato in ragione dei suoi contrasti con S.; si è trascurato che all’epoca dei fatti tutta la famiglia era fuori città, che la situazione di conflittualità fra le parti avrebbe consigliato massima cautela nel giudizio di attendibilità dei testimoni.

Con memoria datata 5.1.2010 il difensore della parte civile S. S. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perchè svolge censure di merito.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata, soprattutto con il fatto che non era possibile accedere alla canna fumaria danneggiata se non dall’abitazione dell’imputato.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. (Cass. Sez. 2, sent. n. 3706 del 21.1.2009 dep. 27.1.2009 rv 242634).

Il motivo di ricorso deve quindi essere valutato soltanto sotto il profilo della violazione di legge, rispetto al quale è manifestamente infondato.

Nel corso del giudizio di primo grado sono intervenute sospensioni del procedimento, di cui alcune determinate da astensione dalle udienze del difensore. Alle relative sospensioni non si applica il limite di sessanta giorni.

Infatti questa Corte ha chiarito che i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall’art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6 operano soltanto qualora il procedimento sia sospeso per impedimento delle parti o dei difensori e non anche quando la sospensione sia disposta in adesione a richiesta non giustificata da un impedimento; ipotesi, quest’ultima, da riconoscersi nel caso di sospensione dovuta a dichiarata adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 33335 del 23.4.2008 dep 11 8 2008 rv 241387).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di mammissibilitì – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

La inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell’imputato alla rifusione a favore della parte civile delle spese per questo grado di giudizio liquidati come da nota spese, in Euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende Condanna altresì l’imputato alla rifusione a favore delle della parte civile S.S. delle spese per questo grado di giudizio, liquidate in Euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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