Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 6341 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato,depositato il 19/12/2006, la corte d’appello di Potenza ha dichiarato l’improponibilità della domanda proposta da N.A.M., N.A.R. e N.G., per ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, per i danni non patrimoniali per la durata irragionevole del giudizio promosso con atto di citazione notificato il 31/12/1980 da M.G. (alla cui morte erano subentrati i ricorrenti quali eredi, costituitisi il 21/1/93) nei confronti dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, della Regione Puglia e della Provincia di Taranto,per ottenere il risarcimento danni per le modifiche al naturale deflusso delle acque sui terreni di proprietà, definito con la sentenza depositata il 25/2/2005.

La corte territoriale è pervenuta alla decisione in rito, rilevando che spettava ai ricorrenti la prova della tempestività e quindi della proponibilità del ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 4 e gli stessi nel caso non avevano provato la mancata notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, ex art. 325 c.p.c., nè si trattava di una probatio diabolica, ben potendo le parti dimostrare il chiesto requisito, producendo la certificazione relativa alle annotazioni effettuate D.P.R. n. 1229 del 1959, ex art. 112, comma 1, nonchè ex artt. 123 e 124 disp. att. c.p.c., la cui idoneità ai fini probatori è ribadita dalla corte cost. nell’ordinanza 74/2005. La corte territoriale ha compensato tra le parti le spese. Ricorrono i N., sulla base di un unico articolato motivo.

Resiste il Ministero della Giustizia, che ha depositato controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

I ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 in relazione all’art. 2697 c.c. ribadendo che la sentenza nel giudizio presupposto è passata in giudicato a seguito del decorso del termine annuale ex art. 327 c.p.c., ed il decorso del termine breve, come allegazione e prova, spetta al soggetto interessato a far valere l’eccezione di improponibilità.

Il motivo è fondato, atteso che secondo il più recente orientamento di questa corte, come espresso nelle pronunce 3826/2006 e 13014/2010, spetta all’amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione all’acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo dei giudizio, nel quale si o verificata la violazioni del termine ragionevole di durata, a seguito dello spirare, in conseguenza della notificazione, del termine di cui all’art. 325 c.p.c..

Il ricorso va pertanto accolto, il decreto va cassato e la causa va rinviata alla corte d’appello di Potenza in diversa composizione, che dovrà attenersi a quanto sopra esposto e procedere ai necessari accertamenti di fatto per l’ulteriore corso del giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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