T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1187 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei VV.FF del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetto con D.M. del 18/9/2008 nella parte in cui egli non è stato inserito nella graduatoria speciale della riserva del 45% spettante ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre Forze armate.

L’interessato sostiene di avere diritto, a mente del bando di concorso, al riconoscimento della suddetta riserva in ragione del servizio pregresso come V.F.B (volontario in ferma breve) e U.F.T. (ufficiale in ferma triennale). Se l’amministrazione avesse correttamente considerata la pregressa, documentata attività, egli sarebbe stato collocato al n. 237 della speciale graduatoria della riserva con il punteggio di 85,62 e dichiarato vincitore.

In punto di diritto, il ricorrente deduce violazione degli artt. 3, 97, 111 Costituzione nonché eccesso di potere sotto vari profili.

Con ordinanza n. 1438/2010 la Sezione ha chiesto documentati chiarimenti all’amministrazione.

L’incombente è stato assolto.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente ha svolto servizio di leva come volontario in ferma annuale; ammesso a frequentare il 3^ corso U.F.P. per ufficiali in ferma prefissata (30 mesi) è stato successivamente ammesso ad ulteriore ferma annuale al termine della quale (fine ferma annuale) è stato collocato nel complemento congedo.

Risulta, dunque, che l’interessato è stato dapprima volontario in ferma breve, ma per meno di sei mesi; poi è diventato ufficiale.

L’art. 18 del D.Lvo n. 215/2001 – richiamato dall’art. 5, c. 2 del D.Lvo n. 217/2005, quest’ultimo a sua volta richiamato dall’art. 1, c. 2 del bando di concorso – nel determinare le riserve di posti nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei VV.FF (ed in generale per tutti i Corpi dello Stato), indica tra i beneficiari della riserva i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve.

Tali categorie sono contemplate negli artt. 12 e 15 del D.Lvo n. 251/2001.

Ne consegue, per tabulas, che la categoria di appartenenza del ricorrente (contemplata dagli artt. 23 e 24 del D.Lvo n. 215/2001) affatto non rientra in una delle tipologie chiaramente ed espressamente contemplate nell’art. 18 del D. Lvo n. 215/2001.

Tale categoria, invero, corrisponde – come sopra chiarito – a tutt’altra fattispecie normativa, assolutamente non identificabile in una di quelle destinatarie della riserva (ossia i volontari di truppa in ferma breve e prefissata); né essa può essere ricompresa, ontologicamente e funzionalmente – neppure per estensione, trattandosi di norme previsive di particolari ed eccezionali benefici, dunque derogatorie e, pertanto, di stretta interpretazione -, in una di quelle destinatarie della riserva (appunto, i volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata) essendo svolto il servizio di AUFP in qualità di ufficiale categoria, questa, cui non appartengono i VFB e VFP.

Con riguardo specifico al servizio svolto come volontario in ferma breve, il Collegio osserva, in particolare, che il ricorrente non può avvalersene ai fini di che trattasi poiché egli non ha completato il previsto periodo di ferma (in servizio come VFB per meno di sei mesi) all’esito del quale, peraltro, egli si sarebbe dovuto congedare senza demerito: condizione quest’ultima, del congedo senza demerito, indispensabile quale requisito soggettivo da aggiungersi al periodo (logicamente) completo di ferma breve affinché possano dirsi inverati entrambi i presupposti normativi contemplati nella fattispecie astratta delineata dalla norma paradigmatica di riferimento.

Nessuna illogicità interpretativa delle norme né delle clausole di bando si coglie, pertanto, nell’operato dell’amministrazione che ha fatto, nella circostanza, giustificata applicazione al caso del pertinente paradigma normativo di riferimento.

Correttamente, dunque l’amministrazione, ai sensi del bando di concorso e delle norme colà richiamate, non ha inserito il ricorrente nella graduatoria relativa ai concorrenti aventi diritto alla riserva dei posti.

Né sussisteva l’obbligo per l’amministrazione di dichiarare nel bando l’espressa esclusione della categoria degli ufficiali dalla riserva ove considerato:

la natura vincolata dell’attività in parte qua esercitata dall’amministrazione (mera verifica di sovrapposizione/corrispondenza del caso concreto alla fattispecie astratta delineata nella fonte normativa di riferimento);

l’eterointegrazione normativa del bando;

l’impossibilità di disapplicare la fonte normativa regolatrice della fattispecie.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è fondato.

Ed invero, il fatto accertato dall’autorità giudiziaria ha trovato esatta corrispondenza nelle norme di cui l’amministrazione ha fatto in concreto applicazione; mentre nessuna fonte normativa copre la situazione di fatto rappresentata dal ricorrente.

Il ricorso, in conclusione, va respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in favore del Ministero dell’Interno. Nulla si dispone nei confronti dei controinteressati siccome non costituiti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno che si liquidano in Euro 1.000,00.

Nulla spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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