T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1186

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il giudizio di non idoneità reso dalla commissione per gli accertamenti attitudinali per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri in ferma quadriennale riservato ai volontari in ferma prefissata annuale o in rafferma annuale.

La commissione ha giudicato il ricorrente non idoneo "non concordando con le valutazioni espresse avendo accertato durante il colloquio di verifica quanto segue: "il soggetto nel corso dell’intervista con la commissione manifesta cenni di superficialità e di tensione emotiva. Riferisce di episodi stressanti nell’adattamento alla vita militare. Si ritiene, pertanto, non idoneo all’incarico".

L’interessato censura il giudizio reso dalla commissione perché:

contraddittorio con la relazione psicologica e la scheda di valutazione attitudinale dell’ufficiale perito selettore;

carente di motivazione, illogico, arbitrario ed irragionevole;

la commissione, nel non concordare con le valutazioni espresse nelle precedenti relazioni omette, tra l’altro, di indicare quali sarebbero stati gli episodi "stressanti" nell’adattamento alla vita militare.

Con ordinanza n. 1440/2010 la Sezione ha chiesto una documentata relazione di chiarimenti all’intimata amministrazione.

L’incombente è stato assolto.

Il ricorso è infondato.

Risulta in atti, che gli accertamenti attitudinali sono stati condotti sulla base di quanto stabilito dalle relative "norme tecniche" approvate con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 52117 CC datata 16/4/2010.

La valutazione del candidato è avvenuta dunque, a quanto consta dalla versata documentazione, in linea con il protocollo tecnico e metodologico di riferimento, tenuto conto della specificità dell’accertamento teso a valutare il possesso dei requisiti previsti dal "profilo attitudinale" per aspiranti al ruolo Appuntati e Carabinieri effettivi, contemplato dall’art. 53, comma 6, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 198.

Esclusa la violazione delle norme tecniche, il giudizio che ne è conseguito s’appalesa immune da travisamento dei fatti nonché da vizi di ragionevolezza risultando, allo scrutinio della versata documentazione, lo scontato esito non illogico, rispetto ai risultati dei test, né implausibile, rispetto alle visite mediche, delle risultanze istruttorie.

Neppure dalla relazione psicologica si evince una motivazione contrastante con il giudizio reso dalla commissione ove considerate le conclusioni dello psicologo che individua, tra le criticità da approfondire e verificare da parte della commissione i seguenti elementi personologici: "adattabilita’, assertivita" e motivazione".

Come ben chiarito dall’amministrazione, con argomentazioni peraltro rinvenibili nella giurisprudenza di questa stessa Sezione, le attività espletate dall’Ufficiale Psicologo e dall’Ufficiale Perito Selettore Attitudinale, costituiscono atti preparatori del procedimento, che sono prodromici alla formazione della decisione finale adottata dalla Commissione Attitudinale e rispetto ad essa si trovano in posizione di sussidiarietà ed ausiliarietà.

Più in particolare, va osservato che sussiste una netta differenza metodologica e funzionale tra i giudizi espressi dagli ufficiali in questione: lo Psicologo redige la sua relazione esclusivamente sulla base delle risultanze dei test cognitivi, di personalità e sul questionario informativo; tale attività – come precisa l’amministrazione – "è finalizzata a formare una "ipotesi" che deve essere verificata, in prima battuta, nel corso del colloquio con l’Ufficiale Perito Selettore e, successivamente, durante il colloquio con la Commissione Attitudinale". Compito dell’Ufficiale Perito Selettore è quello, innanzitutto, di sondare quegli elementi che l’Ufficiale Psicologo ha sottolineato nella sua relazione, "potendo esprimere le valutazioni di competenza sulla base di un incontro face to face".

Ciò spiega perché lo psicologo, nel delineare gli aspetti di personalità, indica gli "Elementi da verificare, tra gli altri, durante il colloquio”, ovverosia quegli aspetti comportamentali, attitudinali e relazionali non altrimenti verificabili. "Ne consegue, che sia la Relazione Psicologica che la Scheda redatta dall’Ufficiale Perito Selettore rappresentano due distinti momenti di raccolta di notizie sul conto del candidato, da cui trarre gli elementi attitudinali e motivazionali ricercati".

Esauritasi la fase istruttoria, la Commissione adotta il provvedimento collegiale finale con il quale può anche discostarsi dai pareri espressi in fase istruttoria in quanto non vincolanti (seppure obbligatori) indicandone le ragioni. Ed è sufficiente che la commissione riscontri carente anche uno solo dei requisiti attitudinali previsti dalle norme tecniche affinché ne tragga un giudizio di non idoneità.

Nella fattispecie, la commissione ha riscontrato la "non compatibilità" in ben due aree (comportamentale e di assunzione al ruolo) esplicitando (cfr pag. 2 del verbale) le ragioni per le quali ha ritenuto di non concordare con le valutazioni espresse dall’ufficiale perito selettore. Motivazione che, all’esame esogeno della discrezionalità tecnica, giudicato corretto il protocollo metodologico seguito dall’amministrazione, s’appalesa immune da vizi di logicità, coerenza, ragionevolezza e travisamento dei fatti. Va soggiunto, che è stato lo stesso ricorrente, nel corso dell’intervista, a riferire di episodi stressanti durante il percorso di adattamento alla vita militare.

Il giudizio della commissione – di ritenere il candidato non in grado di farsi carico delle responsabilità connesse al ruolo da assumere – si pone, al dunque, in non incoerente consequenzialità logica con le risultanze istruttorie e resiste, perciò, ai rubricati vizi.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa che liquida in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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