T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1182 Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il provvedimento – assertivamente non conosciuto – con il quale la commissione esaminatrice per il reclutamento di 51 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo dell’arma di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’esercito ha giudicato negativamente la prova scritta tecnicoprofessionale da lui sostenuta il 19 luglio 2010, del cui esito egli si è reso edotto mediante accesso al sito informatico del ministero della difesa secondo modalità e tempistica indicate nell’art. 8, ultimo periodo del bando di concorso.

La commissione ha attributi all’elaborato il punteggio di 17,483 inferiore al minimo di 18/30mi previsti dal bando per essere ammessi alle ulteriori fasi del concorso.

Il ricorrente deduce un unico, articolato motivo di gravame mediante il quale censura:

a)la mancata, previa fissazione dei criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali, in violazione del’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994;

b)difetto di motivazione ed insufficienza della indicazione del voto numerico;

c)l’illegittimità del bando di concorso nella parte in cui non richiama l’art. 12 del citato decreto.

Con ordinanza 1635/2010 la Sezione ha ordinato all’amministrazione il deposito di una documentata relazione sui rilievi articolati in ricorso.

L’incombente è stato assolto.

Il ricorrente, all’esito della versata documentazione, si è gravato mediante motivi aggiunti deducendo:

a)violazione degli artt. 3, L. n. 241/1990 e 97 Cost. nonché eccesso di potere sotto vari profili;

b)violazione e falsa applicazione degli artt. 12 del DPR n. 487/1994 e del’art. 35 del D.Lvo n. 165/2001;

c)eccesso di potere sotto vari profili e violazione degli artt. 3, L. n. 241/1990 e 97 Cost. sotto altri profili;

d)eccesso di potere, violazione del bando e dei criteri di valutazione stabiliti.

Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.

La commissione ha fissato i criteri di valutazione nel verbale n 8, stabilendo le modalità di correzione della prova scritta.

Il voto finale sarebbe stato costituito "dalla media approssimata al millesimo dei singoli voti dati da ogni membro della commissione al termine della giornata".

Per la correzione sarebbe stata utilizzata la "apposita scheda di correzionevalutazione (allegato A)".

Le valutazioni espresse da ciascun membro, per ciascun elaborato, sarebbero state, infine, riassunte nella scheda in allegato "B".

Dalla documentazione versata in giudizio si evince che la commissione, per l’elaborato n. 124 (rispondente al ricorrente), ha compilato la scheda riassuntiva in "Allegato B" ma non anche la scheda di valutazionecorrezione in "Allegato A", ossia la scheda contenente il "commento" alla valutazionecorrezionevoto finale.

E’ evidente che la commissione – nell’omettere il commento alla valutazione – ha evitato un passaggio fondamentale dell’iter procedimentale cui essa stessa si era autovincolata.

Tale omissione non è di poco conto perché attiene alla (mancata) esplicitazione del percorso motivazionale (sia pure sinteticamente espresso) mediante il quale la commissione (auto vincolatasi sul punto) è pervenuta alla attribuzione del voto finale.

Ed invero, restano oscure le ragioni sottese al giudizio di relazione che deve collegare, sul piano logico, il giudizio di valore che intercorre tra la correzione ed il voto finale.

Il ricorso, pertanto, assorbita ogni altra doglianza, è fondato e va, perciò, accolto.

Dall’accoglimento del ricorso non deriva l’ammissione alla successiva fase concorsuale bensì il solo obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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