T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1180 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna il giudizio di inidoneità che la commissione per gli accertamenti sanitari ha reso nei suoi confronti con al seguente motivazione: "Ricostruzione legamento crociato anteriore ginocchio sinistro che comporta l’attribuzione del coefficiente 4 all’apparato somatofunzionale".

L’interessata, premesso in fatto di avere subito un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato, avversa il giudizio per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione assumendo che:

a)è perfettamente guarita, riprova ne è che ha superato le prove fisiche di concorso;

b)ha potuto regolarmente svolgere il servizio militare come volontario (VFP1).

Il ricorso è infondato.

L’amministrazione ha fatto applicazione, nel caso di specie, della direttiva tecnica 5/12/2005, applicativa del DM 114/2000, previsiva delle cause di idoneità ai fini del reclutamento ed arruolamento di personale nelle Forze Armate.

Le due direttive sono state richiamate nel bando di concorso tramite l’art. 10.

Corretta, pertanto, l’applicazione delle fonti regolatrici del rapporto instauratosi tra le parti.

Segnatamente, al caso di specie trova applicazione la direttiva 5/12/2005 per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

La previsione di requisiti attinenti al profilo sanitario più stringenti e selettivi rispetto a quelli contemplati per il mantenimento in servizio in qualità di VFP1, appare non implausibile alla luce delle funzioni che un carabiniere effettivo è chiamato ad assolvere.

Il codice 209 della direttiva tecnica sopra menzionata prevede l’attribuzione del coefficiente 4Ls o Li agli "esiti di intervento per ricostruzione capsulolegamentosa delle grandi articolazioni, anche in assenza di instabilità articolare o disturbi funzionali".

In punto di fatto, è pacifico che la ricorrente ha subito un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento del ginocchio.

L’intervento in parola è, dal punto di vista medico, esattamente sovrapponibile alla previsione di cui al codice 209 appena citato.

Appurata la giustezza degli atti sotto i profili esaminati (l’attribuzione del coefficiente "4 comportava un giudizio di non idoneità), resta da considerare la legittimità degli atti medesimi sotto il profilo della corretta applicazione del codice 209 alla fattispecie in esame nella parte in cui esso prevede l’attribuzione del coefficiente "4" (ossia di esclusione dal concorso) in casi di "esiti di intervento di ricostruzione capsulolegamentosa".

Il Collegio ritiene legittimo, anche in parte qua, l’operato dell’amministrazione.

Una volta appurato che alla fattispecie in esame correttamente trova applicazione la direttiva 5/12/2005, sopra menzionata, ne consegue che l’attribuzione del coefficiente "4" costituiva, nella particolarità della fattispecie, un giudizio strettamente veicolato dalla patologia riscontrata nella ricorrente, senza possibilità alcuna, per la commissione, di valutare le conseguenze o le tracce dell’intervento. Ciò per espressa previsione della stessa direttiva, codice 209, secondo cui l’attribuzione del menzionato coefficiente "4 Li" è dovuto "anche in assenza di instabilità articolare e di disturbi funzionali".

Tale previsione così stringente (che la ricorrente denuncia come irragionevole automatismo escludente) non appare al Collegio illogica ove tenuto conto dei particolari fini cui assolve l’Istituzione militare e dello status dei soggetti nei confronti dei quali la clausola è destinata ad operare.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame non è fondato e va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza e sono liquidate a favore del Ministero della Difesa. Nulla spese nei confronti del controinteressato siccome non costituito..
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.000,00.

Nulla spesa nei confronti del controinteressato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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