T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1176 Carriera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, avente solo formalmente natura impugnatoria (della ministeriale "M D GMIL 02 1 1°3° 0150348" del 22.12.2005), il signor F.C. ha chiesto (a ben vedere) che questo giudice – non tenendo in alcun conto quanto comunicato con tale nota (priva, in realtà, di contenuto provvedimentale) – accertasse (e, quindi, dichiarasse) la sussistenza del suo diritto a vedersi computare, non solo agli effetti giuridici: ma anche a quelli economici, un determinato periodo di servizio.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 12.1.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata la sostanziale infondatezza.

Per una miglior comprensione dei fatti di causa, giova premettere

che, l’1.7.2004, il C. veniva informato della sua nomina a Sottotenente in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri;

che, in questa veste, egli avrebbe dovuto prestare un periodo di servizio (comprensivo della frequenza dei previsti Corsi di formazione e perfezionamento) pari a tre anni;

che, per il C. stesso, tale periodo è iniziato a decorrere (il dato è assolutamente incontroverso) il 29.12.2003.

Ciò posto; e rilevato (ad ogni buon conto)

che la cennata ministeriale si limita a far presente (da un lato) che la decorrenza di detta nomina deve intendersi identica a quella dei parigrado provenienti da quel Corso (di formazione) che il soggetto in questione aveva potuto frequentare – "con riserva" – (solo) in virtù di quanto statuito "cautelarmente" da questo Tribunale e (dall’altro) che l’interessato, indipendentemente dall’effettivo servizio prestato, avrebbe seguìto – "in toto" (ivi compreso l’avanzamento al grado di Tenente) – le sorti di tali colleghi;

che la stessa nomina del C. era stata disposta in ossequio ad un’apposita statuizione giurisdizionale e

che questa (essendo, tuttora, al vaglio del giudice d’appello) non può (neppure) considerarsi definitiva,

si osserva che, se è certamente vero che – dal 29.12.2003 (quando, cioè, coloro che provenivano dal 3° Corso erano stati avviati – per compiervi i previsti trenta mesi di "ferma" – ai rispettivi Reparti) al 5.7.2004 – il C. non ha potuto prestare servizio per cause indipendenti dal suo volere, è altrettanto vero

a) che è principio generale del pubblico impiego quello secondo cui, dalla natura sinallagmatica del rapporto, deriva che il trattamento economico del dipendente matura insieme all’effettiva prestazione dell’attività lavorativa in favore dell’Amministrazione e

b) che (pertanto) la ricostruzione della carriera agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta soltanto in caso di preesistenza del rapporto stesso: e non, anche, quando una nomina sia – come nell’occasione – conferita tardivamente (con efficacia retroattiva) a seguito di annullamento (con decisione giurisdizionale) di un atto ritenuto illegittimo.

E dunque; non ravvisando – nella circostanza – alcuna ragione per discostarsi dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto, il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – come si è detto – che concludere per la sostanziale infondatezza delle pretese attoree.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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