T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1175 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, l’Appuntato dei CC. C.I. ha impugnato il provvedimento – notificatogli il 7.10.2010: e del quale è stata altresì chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività – con cui (in estrema sintesi) i competenti organi dell’Arma ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere il trasferimento ad un Reparto avente sede a Taranto.

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 19.1.2011 (data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto, ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale, al prescritto vaglio collegiale), si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso

che, nel caso di specie, si verte in tema di autoorganizzazione amministrativa: ove la potestà discrezionale dei soggetti pubblici è, tradizionalmente, assai ampia (e sindacabile, correlativamente, entro limiti assai ristretti);

che, per giurisprudenza consolidata, le determinazioni quali quella in esame attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio (su cui, d’altra parte, incidono assai modestamente);

che esse, in quanto sussumibili nell’ambito della categoria degli "ordini", sono sottratte alla disciplina generale della legge n.241/90;

che, "in subjecta materia", le ragioni di servizio (che la resistente ha dimostrato esser effettivamente esistenti) prevalgono – per definizione – su quelle di natura personale e familiare;

che, per i militari, non può (comunque) fondarsi alcuna reale aspettativa di "ius in officio" (non essendo configurabile una posizione giuridicamente tutelata, degli appartenenti a questa particolare categoria di dipendenti pubblici, alla sede di servizio: a fronte della quale debba ritenersi sussistere un onere motivazionale delle esigenze giustificative del relativo provvedimento),

si osserva

che l’atto "de quo" (privo di ogni invalidante vizio di forma) è stato assunto, all’esito di un’approfondita istruttoria, in ossequio alla vigente disciplina di settore;

che, nell’occasione, risultano – altresì – esser stati rispettati i principi di trasparenza e di "par condicio" degli amministrati;

che (a quest’ultimo proposito) nulla induce a ritenere che si sia inteso soddisfare, in danno del ricorrente, interessi diversi da quello protetto dalla norma attributiva del potere concretamente esercitato.

E dunque; atteso che un sindacato più penetrante sulle ragioni che possono aver ispirato le scelte effettuate, nell’occasione, dai vertici militari comporterebbe (in violazione del fondamentale principio organizzativo della "tripartizione dei Poteri") un’inammissibile intromissione nel merito dell’azione amministrativa – il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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