T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1117 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha rappresentato di aver svolto servizio militare in ferma volontaria prolungata e – dopo alterne vicende ed un contenzioso avviato dinanzi al TAR del Lazio (RG n. 7343/1998) – di essere stato invitato il 3.2.2000 a recarsi presso Marispedal di Taranto per il giorno 7.2.2000 per essere sottoposto a visita medica il cui esito è stato il seguente: "ipotropia, con modesta esotropia in occhio dx, con soppressione – riformato ai sensi dell’art. 16, comma C, DM 26.03.1999 perché non idoneo permanente al proseguo del servizio militare quale volontario di Truppa in servizio permanente…". A seguito di visita svolta dinanzi alla Commissione Medica di 2^ istanza in data 7.3.2000, il giudizio finale è stato il seguente: "Ipotrofia con exotropia occhio dx, soppressione OD (da paresi GO.OS)".

Tale provvedimento, notificato all’interessato il 9.3.2000 unitamente al provvedimento di congedo assoluto, è stato impugnato dinanzi al TAR del Lazio con ricorso RG n.7370/2000, respinto con sentenza n. 911/2005.

Preso atto di ciò, il ricorrente – impossibilitato a proseguire la carriera militare – con istanze del 24.5.2003, 24.3.2005, 22.12.2005 e 19.2.2007, ha chiesto il passaggio nelle corrispondenti Aree Funzionali del Servizio Civile dell’Amministrazione, ai sensi della legge n. 266 del 1999, ritenendo di avere acquisito tale diritto.

Dopo un ulteriore invito ad adempiere in data 5.11.2007, l’interessato ha messo in mora il Ministero della Difesa e stante l’ingiustificato silenzio dell’Amministrazione ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio evidenziando essersi formato il silenzio assenso in relazione alle istanze di transito indicate e di avere diritto al beneficio previsto dall’art. 14, comma 5, della legge n. 266/99, consistente nel passaggio nelle aree corrispondenti funzionali del servizio civile, in quanto dichiarato non più idoneo al servizio militare.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 26.11.2008 n. 5522 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza del 19.1.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio osserva che la legge 28 luglio 1999, n. 266 (recante la Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura) all’articolo 14 ha dettato disposizioni relative al personale militare, tra l’altro, stabilendo per il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

In esecuzione di tale normativa primaria, è stato emanato il D.M. 18 aprile 2002 (che disciplina il Transito di personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della L. 28 luglio 1999, n. 266) con il quale, circa le modalità di transito, si è previsto che "La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare…. L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta" (art. 2, commi 2 e 4).

Tuttavia, la disciplina transitoria contenuta all’articolo 3 del citato decreto ministeriale prevede che "Per il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l’adozione del presente decreto, il termine di trenta giorni per la presentazione dell’istanza decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Il caso di specie rientra nell’ambito di tale disciplina transitoria in quanto il ricorrente è stato giudicato non idoneo in data 7.2 – 7.3 2000, con atto notificato all’interessato il 9.3.2000, e quindi nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l’adozione del DM 18.4.2002.

Sicché, l’interessato avrebbe dovuto presentare domanda entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del citato decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (avvenuta il 16 maggio 2002).

Invece, come emerge dal ricorso e dagli atti depositati in giudizio, la prima istanza è stata presentata dal ricorrente il 24.5.2003 (cui hanno fatto seguito le istanze del 24.3.2005, 22.12.2005 e 19.2.2007).

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto in quanto non risulta essersi formato (come invece affermato dal ricorrente) il silenzioassenso sulle istanze presentate dal V. al fine di transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e alle difficoltà interpretative della normativa applicabile alla fattispecie – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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