Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ha proposto ricorso per cassazione C.C. avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 27.11.2009, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale, sezione distaccata di Empoli, il 13.5.2005, per il reato di ricettazione di alcuni moduli di assegni bancari, risultati occultati sotto la ruota di scorta della sua autovettura in occasione di un controllo di polizia.
La difesa deduce il vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 42 e 648 c.p., per avere i giudici territoriali ingiustificatamente disatteso le proteste di innocenza della ricorrente, sostenute dall’allegazione che l’autovettura oggetto del controllo apparteneva al suo convivente, da qualche tempo detenuto. Il ricorso è manifestamente infondato.
Le deduzioni difensive sono affidate a semplici ipotesi indebolite dall’interesse di parte e per giunta nemmeno corrispondenti alla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, che rileva come la C. avesse a suo tempo dichiarato che l’auto sulla quale furono rinvenuti gli assegni era a lei intestata ma in uso al convivente fino a poco tempo prima del controllo di polizia, mentre nel ricorso le due situazioni (d’uso e di proprietà) risultano esattamente invertite, senza alcuna spiegazione.
Sono alquanto oscuri anche i riferimenti temporali sulla situazione di detenzione del convivente "al momento del fatto", considerando fra l’altro che nelle valutazioni del caso rileva non solo la data del controllo di polizia, ma anche la data del delitto presupposto.
Correttamente pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto la consapevole relazione materiale tra l’imputata e i moduli occultati all’interno dell’autovettura, l’elemento psicologico del reato di ricettazione essendo del resto nella specie desumibile anche dalla natura della res (cfr. Corte di Cassazione, Nr. 22555 del 09/06/2006, Sez. 2 Rinaldi, secondo cui in tema di delitto di ricettazione, deve affermarsi la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva o acquisti moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il modulo di assegno bancario in bianco è documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata).
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.