Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-01-2011) 10-02-2011, n. 4821

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione A.F., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 25.1.2010 che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del Tribunale di Nocera Inferiore il 10.7.2008, per il reato di riciclaggio e per vari fatti di ricettazione. Deduce la difesa, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla dichiarazione di contumacia del ricorrente, nonostante il legittimo impedimento a comparire dello stesso, documentato da idonea certificazione medica.

Con il secondo motivo censura il provvedimento sotto gli stessi profili di legittimità in relazione alla ritenuta sussistenza degli estremi del delitto di riciclaggio, nonostante fosse inequivocabilmente emerso dalle indagini che sul mezzo interessato dalla presunta contraffazione, di proprietà di C.M., non erano apposte le targhe di un altro veicolo, e nonostante non fosse stata rilevata la manomissione del numero di telaio. Al più, i giudici di appello avrebbero quindi dovuto ravvisare nel fatto gli estremi del tentativo. Gli ultimi motivi denunciano il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 6 e art. 62 bis c.p., quanto alla prima a dispetto dell’integrale risarcimento del danno ottenuto dal C., prima del giudizio, sia con la restituzione del mezzo che con la ricezione, ad opera dell’imputato, della somma di Euro 1.500 a titolo di danno morale; quanto alla seconda, sulla base di una indebita sopravvalutazione dei precedenti penali del ricorrente, di per sè non ostativi, in considerazione della facoltatività dell’applicazione della recidiva e della possibilità della sua inclusione nel giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto. Le deduzioni difensive indugiano quindi particolareggiatamente sui singoli parametri direttivi fissati dall’art. 133 c.p., sulla funzione mitigatrice della pena riservata alle attenuanti generiche, e sulla legittimità della loro concessione anche quando singoli parametri punitivi, come ad es. la gravità del fatto, non siano suscettibili di un apprezzamento particolarmente favorevole, quando altre circostanze e la complessiva valutazione della condotta dell’imputato suggeriscano comunque un maggiore adeguamento della pena al caso concreto (Corte di Cassazione n. 44043 del 13/10/2009 SEZ. 2 Imp. Lanzino).

La preliminare questione processuale è del tutto infondata. Ed invero, lo stesso ricorrente ricorda la più che blanda "terapia" (tre giorni di riposo) prescritta all’imputato nel certificato medico prodotto a sostegno dell’istanza di rinvio del dibattimento, e si limita per il resto a rilevare genericamente che la diagnosi corrispondeva ad una patologia "già accertata da una struttura pubblica", circostanza che non aggiunge nulla, nei termini rappresentati , ai fini delle valutazioni del caso.

Nè la corte territoriale, nella condivisibile valutazione dell’evidente inconcludenza della certificazione medica, aveva l’obbligo di disporre particolari accertamenti (cfr. Cass. sez. 6, Sentenza n. 2387 del 26/01/2000 Manconi relativa proprio ad un caso in cui il certificato medico prodotto nell’interesse dell’imputato prescriveva "tre giorni di riposo e cure" nel caso di specie per una colica renale).

Non migliore considerazione meritano gli altri motivi di ricorso.

Quanto alla pretesa erroneità dell’affermazione della configurabilità del riciclaggio, almeno nella forma consumata, il fatto che le targhe false non fossero state ancora montate sull’autoveicolo, non rileva nel caso di specie, perchè quelle autentiche, come sottolinea la corte territoriale, erano state già asportate, e ciò di per sè comportava, potenzialmente, un’oggettiva difficoltà nell’indagine sulla provenienza delittuosa del mezzo, non avendo alcuna importanza che nella specie il tempestivo intervento dei verbalizzanti consentì l’agevole e immediato accertamento delle condotta di reato (cfr Corte di Cassazione n. 44043 del 13/10/2009 SEZ. 2, imputato Lanzino, dove la precisazione che non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa di riciclaggio, ove sia agevole l’accertamento della provenienza illecita della "res", dovendo le valutazioni del caso essere effettuate secondo un criterio ex ante).

Per quel che riguarda, infine, le questioni sul trattamento sanzionatorio, si deve rilevare che la circostanza attenuante del risarcimento del danno ha natura soggettiva solo relativamente alla sua rilevanza sintomatica del ravvedimento del reo, mentre, quanto al contenuto, è qualificabile come essenzialmente oggettiva, giacchè, ai fini della sua configurabilità, è necessario che il pregiudizio patrimoniale subito dalla persona offesa sia pienamente riequilibrato, non essendo sufficiente il solo ravvedimento del reo (cfr. Corte di Cassazione n. 21014 del 13/05/2010 Gebbia).

D’altra parte, essa non può trovare applicazione nel caso in cui il risarcimento, in tutto o in parte, venga operato da terzi e non dall’imputato, com’è avvenuto nel caso di specie, dal momento che la restituzione del mezzo oggetto del delitto al proprietario, fu resa possibile dall’intervento delle forze dell’ordine (cfr. Corte di Cassazione n. 12621 del 25/03/2010 SEZ. 6).

Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, infine, va rilevato che ai fini della loro applicabilità il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. Ne consegue che il riferimento, da parte del giudice di appello, ai precedenti penali dell’imputato, indice concreto della sua personalità – in mancanza di specifiche censure o richieste della parte interessata, in sede di impugnazione, in ordine all’esame di altre circostanze di fatto inerenti ai suddetti parametri – adempie all’obbligo di motivare sul punto (cfr. Corte di Cassazione, N. 707 del 13/11/1997 SEZ. 1, Ingardia), bastando aggiungere che nella specie la difesa si è limitata a mere enunciazioni di principio, per quanto diffusamente svolte, senza indicare alla stregua di quale dei parametri direttivi fissati dall’art. 133 c.p., ed in ipotesi trascurati dalla Corte territoriale, sarebbero emerse indicazioni particolarmente favorevoli all’imputato e tali da giustificare in concreto la concessione delle circostanze innominate a dispetto della sua negativa personalità.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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