T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1115 Collocamento a riposo o in congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

Il ricorrente – vincitore del 6° concorso 3° Bando per Volontario Ferma Breve (G.U. 4 SS n. 38 del 14 maggio 2003 – arruolamento 2004) e ammesso alla ferma breve triennale per la successiva immissione nella carriera del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – in data 11 gennaio 2006 ha presentato domanda per essere prosciolto perché vincitore del concorso pubblico indetto dalla Regione Siciliana come autista soccorritore del Servizio Nazionale di Emergenza Sanitaria 118 gestito dalla S. S.p.a. (Società I.H. della CRI). Alla domanda era allegata la dichiarazione di pronta assunzione a condizione del proscioglimento dal servizio di volontario in ferma breve.

In data 13 gennaio 2006 il Comandante del Distaccamento del 10° Reggimento Genio Guastatori in Cremona ha notificato l’avvio al procedimento di proposta di proscioglimento a domanda ed ha comunicato il 16.1.2006 l’avvenuta trasmissione della domanda al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 6^ Divisione.

Il 10.2.2006 il Comando del 10° Reggimento Genio Guastatori ha notificato al ricorrente il provvedimento di proscioglimento a domanda, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 197 del 2005, con consequenziale assunzione del ricorrente in servizio alla S. Spa in esecuzione al contratto del 30.12.2005 nella mansioni di autistasoccorritore.

Trascorsi cinque mesi, però, il ricorrente è stato licenziato per non aver superato il periodo di prova.

Considerato che l’art. 5, comma 3, lett. a), del d.lgs. 19.8.2005, n. 197, prevedeva quale condizione per il proscioglimento l’assunzione presso amministrazioni pubbliche e che dopo l’assunzione si è constatato che il rapporto di lavoro si era instaurato con una società per azioni e non con una amministrazione pubblica, con istanza del 27.7.2006 l’interessato ha chiesto al Ministero della Difesa la revoca del provvedimento di proscioglimento e la riammissione nella posizione giuridica ricoperta presso il Distaccamento 10° Reggimento Genio Guastatori a far tempo dal 10.2.2006.

L’istanza è stata rigettata con la seguente motivazione: "la medesima non può essere presa in considerazione in quanto la normativa vigente non consente il "richiamo in servizio di volontari in ferma già prosciolti a domanda e collocati in congedo illimitato ai sensi della normativa vigente".

Ritenendo illegittima la determinazione assunta dall’Amministrazione, il ricorrente l’ha impugnata dinanzi al TAR del Lazio.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

All’udienza del 19 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il Collegio osserva che avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso: 1) violazione di legge per contraddittorietà fra l’atto di rigetto dell’istanza di richiamo in servizio e l’art. 5, comma 3, lett. a), del d.lgs. 19.4.2005, n. 197; 2) eccesso di potere sotto l’aspetto del travisamento dei fatti in quanto con il provvedimento impugnato è stata negata la riammissione in servizio erroneamente affermando che la stessa non è prevista da nessuna legge.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato che: – a seguito delle modifiche intervenute con l’emanazione del d.lgs. n. 197/2005, l’art. 13ter del d.lgs. n. 215/2001 prevede i casi di collocamento in congedo, mentre l’articolo 14 del medesimo decreto legislativo del 2001 stabilisce le regole del proscioglimento dalla ferma; – ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 197, il proscioglimento dalla ferma è disposto (al punto a) su domanda presentata dall’interessato per i motivi di cui al comma 3, che enumera i casi tassativi per poter presentare domanda, mentre per le ipotesi di cui ai punti b), c), d), e) f), g), h), il proscioglimento opera per fatti soggettivi comportamentali del militare; – nella fattispecie, il proscioglimento è stato disposto in base al presupposto (previsto dalla normativa richiamata) dell’assunzione del ricorrente presso una amministrazione pubblica; – ma, dopo l’assunzione presso la S. S.p.a., il ricorrente ha avuto cognizione del fatto che il rapporto di lavoro si era instaurato con una Società privata (che gestisce nella Regione Sicilia il servizio 118 su incarico della CRI, a sua volta incaricata con convenzione dall’Amministrazione regionale), anziché con una pubblica amministrazione (come previsto dalla normativa indicata); – l’Amministrazione, quindi, ha adottato il provvedimento a seguito di una istruttoria carente e di una valutazione erronea, in quanto ha omesso di accertare e considerare adeguatamente tale circostanza; – in definitiva, il provvedimento di proscioglimento è stato adottato supponendo esistente una condizione mancante (consistente nell’assunzione presso una pubblica amministrazione).

2. L’Amministrazione resistente si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dal ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Il Collegio – sulla base dell’esame della disciplina applicabile alla fattispecie e di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio – ritiene che le censure avanzate dal ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito indicate.

Il ricorrente ha presentato domanda di proscioglimento in data 11.1.2006 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente e doc. 1 di parte resistente) e, quindi, nella vigenza dell’art. 14 del D.lgs. n. 215/2001 (poi, abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 998, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come rettificato dal Comunicato 30 settembre 2010 e con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010, ma applicabile all’epoca dei fatti), come modificato dall’art. 5 del D.lgs. n. 197/2005.

Ai sensi del citato articolo 14, comma 2, lett. a), il provvedimento di proscioglimento dalla ferma (che determina la cessazione del rapporto di servizio) può essere disposto a domanda dall’interessato per i motivi di cui al comma 3 del medesimo articolo 14.

Tale ultima norma stabilisce che la domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell’alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull’opportunità di procrastinare l’adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibli esigenze di impiego. La domanda può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione: a) assunzione presso amministrazioni pubbliche (tale comma è stato, poi, modificato dall’art. 6, D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275, prevedendo il proscioglimento a domanda anche in caso di assunzione presso imprese o organizzazioni private).

Ricostruito in tal modo il quadro normativo applicabile alla fattispecie, va rilevato che non è contestato in giudizio che la S. S.p.a. è una Società partecipata al 100% dalla Croce Rossa Italiana, sicché la stessa, ai fini che interessano in questa sede, è stata correttamente considerata ed equiparata ad una pubblica amministrazione ai sensi del citato articolo 14.

Tali considerazioni sono state condivise dal ricorrente il quale ha chiesto il proscioglimento sulla base di tale presupposto, ben essendo a conoscenza che sarebbe stato assunto dalla Società, come emerge chiaramente dalla stessa domanda di proscioglimento in data 11.1.2006 e, comunque, non ha lamentato alcunché una volta assunto dalla citata Società.

Le doglianze del R., infatti, sono state determinate non dal proscioglimento, ma dal licenziamento dovuto al mancato superamento del periodo di prova.

In sostanza, se il ricorrente avesse veramente ritenuto mancante un requisito utile per disporre il proprio proscioglimento (consistente nell’assunzione presso una pubblica amministrazione, anziché presso una Società privata), non avrebbe dovuto presentare domanda di proscioglimento ovvero avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento di proscioglimento e non lamentare la mancata revoca dello stesso assunta con atto (il provvedimento emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare – II Reparto prot. n. MD/GMIL 03 II/7/4/2006 0079302 del 2 ottobre 2006) che risulta adottato all’esito di una adeguata istruttoria, applicando correttamente la disciplina richiamata e sul presupposto di un proscioglimento disposto a domanda e non impugnato dall’interessato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

5. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e alle difficoltà interpretative della normativa, succedutasi nel tempo, applicabile alla fattispecie – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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