Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 6323 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.D. proponeva nel febbraio 2006 alla Corte di appello di Roma domanda di equa riparazione in relazione alla irragionevole durata di un giudizio in materia pensionistica da lui instaurato dinanzi alla Corte dei Conti – Sez. Giurisdiz. per la Regione Lazio nell’ottobre 1986 e definito in primo grado con sentenza di rigetto depositata nell’agosto 2004. La Corte d’appello, con decreto depositato il 28 maggio 2007, ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di quattro anni, il procedimento si fosse protratto per ulteriori 13 anni e dieci mesi, liquidava per il danno non patrimoniale tenuto conto che la controversia concerneva una modestissima infermità, per la quale risultava concessa una indennità una tantum sin dal 1986 – complessivi Euro 4.100,00 (pari a Euro 300 per anno di ritardo) oltre interessi legali.

Avverso tale decreto il M. ha proposto ricorso a questa Corte, affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia non vi ha resistito.
Motivi della decisione

1.- Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, erronea e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, p. 1, artt. 13 e 41 CEDU), e con il secondo motivo difetto/insufficienza di motivazione circa un punte decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5).

2.- Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel maggio 2007, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6 che ha introdotto l’art. 366 bis nel codice di procedura civile. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1-2- 3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto dei gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis:

Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 3.- Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che nè il primo nè il secondo motivo contengono alcuna delle sintetiche indicazioni riassuntive prescritte dalle disposizioni stesse. La declaratoria di inammissibilità ne deriva dunque di necessità, senza provvedere sulle spese non avendo il Ministero resistito al ricorso.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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