Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-01-2011) 10-02-2011, n. 4817

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 14/12/2009, la Corte di Appello di Bari, riqualificato il fatto come truffa aggravata ex art. 640 c.p., comma 2, n. 2, rideterminava la pena nei confronti di D.P.I. in anni uno e mesi sei di reclusione. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. illogicità DELLA MOTIVAZIONE in quanto dalla motivazione dell’impugnata sentenza emergerebbe "una evidente frattura logica tra la decretata sussistenza del reato di truffa aggravata dalla minaccia e le dichiarazioni della persona offesa" in quanto solo in un passo delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costei aveva accennato "al rischio dell’incendio in termini molto evasivi".

Secondo il ricorrente la suddetta minaccia non sarebbe tale da giustificare una condanna per il reato di truffa aggravata, tanto più che si tratterebbe di dichiarazione resa fuori dal dibattimento ed acquisita al processo solo ai fini della contestazione e che, quindi, avrebbe dovuto servire solo per valutare la credibilità del teste ex art. 500 c.p.p..

1. VIOLAZIONE dell’art. 157 c.p. atteso che, all’epoca del dibattimento di appello, il reato si era già prescritto. p.3. In via preliminare va rilevato che, essendo stato il ritenuto reato di truffa consumato in data (OMISSIS), e non risultando sospensioni, la prescrizione (di anni sette e mesi sei), al momento della sentenza di appello era già ampiamente maturata: di conseguenza, fondata deve ritenersi la censura di cui al secondo motivo del gravame che assorbe anche la doglianza di natura processuale di cui al primo motivo.
P.Q.M.

ANNULLA Senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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