T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1111 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor A.Z. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui – il 14.7.2010 – è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico indetto per la copertura di 814 posti di Vigile del Fuoco.

Nella Camera di Consiglio fissata – il 12.1.2011 – per la delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare, si ritiene (alla luce della documentazione trasmessa dalla p.a. in esecuzione di un ordine istruttorio all’uopo impartitole) che vi siano le premesse per un’immediata definizione del giudizio.

In sede di esame dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, è infatti emerso che – anche nell’eventualità di una positiva valutazione di quanto da lui dedotto in ordine alla mancata considerazione di un suo titolo (ché di questo, in buona sostanza, si trattava; e si tratta) – il soggetto in questione (che non supera, per ciò stesso, la cosiddetta "prova di resistenza") non riuscirebbe comunque a collocarsi utilmente nella graduatoria "de qua". (Restando distanziato, dall’ultimo dei vincitori, di oltre 2300 posizioni).

Il (riscontrato) difetto di interesse dello Z. ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia da lui instaurata è, di per sé, tale da indurre il Collegio a dichiarare immediatamente inammissibile la presente impugnativa.

Il fatto che il proponente sia effettivamente risultato in possesso del titolo vantato configura, peraltro, un giusto motivo per far luogo all’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando in rito

dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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