Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-01-2011) 10-02-2011, n. 4816

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 20/01/2010, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del 2/10/2009 con la quale il Tribunale di Nola aveva ritenuto I.A. responsabile del delitto di tentata estorsione ai danni di P.R.. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo:

1. violazione DEL DIRITTO DI DIFESA, atteso che il decreto di citazione a giudizio in grado di appello era stato notificato solo ad uno dei due difensori di fiducia che egli aveva nominato;

2. VIOLAZIONE dell’art. 603 c.p.p. per non avere la Corte territoriale rinnovato l’istruzione dibattimentale per assumere il teste S.S., coniuge della parte offesa, unico teste presente e, quindi, indispensabile all’accertamento dei fatto tanto più al fine di saggiare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa. p.3. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (motivo sub 1): la prima delle doglianze dedotte è manifestamente infondata alla stregua del principio di diritto enunciato dalle SSUU di questa Corte che, risolvendo il contrasto insorto nell’ambito di questa stessa Corte, hanno statuito che la nullità a regime intermedio derivante dall’omesso avviso dell’udienza ad uno dei difensori dell’imputato è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente (SSUU n. 39060 del 16 luglio 2009 – depositata l’8 ottobre 2009): il che deve ritenersi sia avvenuto nella fattispecie, nulla avendo dedotto, sul punto, il ricorrente. p.4. VIOLAZIONE dell’art. 603 c.p.p. (motivo sub 2): quanto alla seconda delle doglianze, va rilevato che la Corte territoriale, fattasi carico dell’istanza, l’ha espressamente disattesa rilevando che ®la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, siccome richiesta dal difensore appellante, è del tutto superflua-. La decisione non si presta ad alcuna censura di legittimità. Infatti, avendo la rinnovazione, ancorchè parziale, del dibattimento carattere eccezionale e potendo essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ne deriva che, mentre la rinnovazione dev’essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento: ex plurimis Cass. 15320/2009 riv 246859 – Cass. 47095/2009 riv. 245996. E, nel caso di specie, la Corte ha dato atto dell’attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, ritenendole "precise, coerenti" non potendo "in alcun modo essere messe in dubbio sul piano dell’oggetti va credibilità". p.5. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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