T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1110 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata del giudizio.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità che la commissione per gli accertamenti sanitari per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale ha reso nei suoi confronti con la seguente motivazione: "Note di insicurezza – coefficiente 2 apparato somatofunzionale PS".

Come seguono le censure articolate in ricorso:

a)difetto di motivazione: il giudizio non indica alcuna patologia e si sostanzia in una formula generica, vuota e apodittica;

b)il giudizio contrasta con i precedenti di servizio (medaglia al valore civile, missioni all’estero, missioni civili di soccorso, attestato di partecipazione a corsi di addestramento).

Il ricorrente ha depositato, in data 3 novembre 2010, perizia medica di parte (rilasciata dalla ASL 4 Regione Calabria) attestante la propria integrità fisica e mentale.

L’amministrazione ha provveduto a depositare, in data 1 dicembre 2010, la documentazione inerente i fatti di causa.

Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2010, la causa è stata rinviata alla camera di consiglio successiva del 17 dicembre, su richiesta del difensore del ricorrente, per esame documentazione.

Il ricorso è infondato.

Il verbale di inidoneità ben si completa, sotto il profilo motivazionale, con le presupposte risultanze istruttorie costituendo, rispetto a queste, lo scontato esito. Il verbale di visita psichiatrica esplicita dettagliatamente le criticità riscontrate nel candidato ed il giudizio finale reso dal collegio medico ne costituisce, rispetto ad esso, il coerente sviluppo oltre che logico e consequenziale approdo.

Nessuna rilevanza assumono, nella circostanza, i precedenti titoli e attestati di servizio atteso che essi si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio attitudinale attenendo, i primi, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato (senza che rilevi affatto il grado di autocontrollo) ed il secondo (giudizio attitudinale) ad aspetti reconditi della personalità del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio e valutate dalla commissione alla luce dei diversi e più specifici compiti che il valutato dovrà assolvere.

In ordine alla certificazione medica di parte (rilasciata dalla ASL), il Collegio osserva che la documentazione sanitaria in genere (tra cui, il certificato rilasciato da una struttura pubblica) vale soltanto a manifestare un parere ed un apprezzamento tecnico particolarmente qualificato, suscettibile di valutazione in sede peritale.

Ebbene, affinché i prospettati errori e/o lacune dell’impugnato decreto determinino un vizio di motivazione del giudizio di non idoneità, o di contraddittorietà con altre certificazioni mediche di parte, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate nella diagnosi resa dalla commissione medicolegale, e non già semplici difformità tra la valutazione del medico di parte o della struttura, circa l’entità e l’incidenza del dato attitudinale, e quella accertata nei confronti del ricorrente dall’organo tecnico deputato, in via esclusiva, per fatto di norma, alla verifica di idoneità del candidato.

Va soggiunto, che il sindacato del giudice amministrativo, in ordine alle valutazioni scientifiche di carattere sanitario, come quelle medicolegali, deve arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti – come nel caso di specie – indizi di manifestata irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento dei fatti o qualora siano criticati i criteri tecnici impiegati.

Nel caso di specie, nessun elemento sintomatico ha trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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