T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1109 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente chiede l’annullamento della graduatoria del concorso a 814 posti di Vigile del Fuoco bandito con decreto del ministero dell’interno n. 5140 del 6/11/2008, approvata con D.M. n. 88 del 14/7/2010; più precisamente, l’interessato chiede l’annullamento:

a)della graduatoria generale di merito di cui all’allegato A) e la riformulazione della stessa con il suo inserimento nella posizione di idoneo e vincitore;

b)della graduatoria finale dei posti di cui alla riserva del 45% di cui all’allegato B)1 e la riformulazione della stessa;

c)della graduatoria finale dei posti non riservati di cui all’allegato B4 e la sua riformulazione con inserimento nella posizione di idoneo e vincitore;

d)della graduatoria dei vincitori di cui all’allegato C e la riformulazione della stessa.

Il ricorrente denuncia l’erronea formazione delle suddette graduatorie che in talune lo hanno escluso ed in altre assegnato un punteggio ed una posizione inferiori e/o diversi da quelli cui egli aveva diritto in base ai parametri del concorso.

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

1)nell’allegato A), graduatoria generale di merito, gli è stata assegnata la posizione n. 4804, col punteggio 83,55, titolo preferenza cod. 004, spettante ai militari volontari delle FF.AA. congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; ma, secondo il medesimo allegato A), doveva essergli riconosciuto anche il codice 001 di cui alla voce "Titoli di preferenza e riserva" per avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni;

2)nell’allegato B1, graduatoria finale dei posti, di cui alla riserva del 45%, egli non compare, mentre, quale AUC e AUFP in congedo, dovrebbe comparirvi e occupare la posizione n. 322 occupata dal sig. Fusco Francesco Saverio (evocato in giudizio) avente il punteggio 83,51 al quale è stato riconosciuta la riserva del 45% dei posti a concorso (riserva del 45% dei posti in favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle FF.AA. congedati senza demerito);

3)la suddetta omissione è presumibilmente ascrivibile ad una illogica, irragionevole, contraddittoria, restrittiva, discriminatoria ed incostituzionale interpretazione della definizione "volontari in ferma breve o in ferma prefissata" dalla quale parrebbero escluse, inspiegabilmente, le categorie dei militari Ufficiali di complemento in congedo e Ufficiali in ferma prefissata in congedo alle quali appartiene il ricorrente;

4)tale interpretazione confligge con la disposizione di cui all’art. 3 del "Regolamento di disciplina militare" nonché con quella di cui all’art. 3 della "Legge di principio sulla disciplina militare" ed è fondata sull’erronea applicazione dell’art. 1, c. 1 del D.Lvo n. 197/2005;

5)essa, altresì, favorirebbe ingiustificatamente militari appartenenti alla categoria dei militari di truppa rispetto alla categoria dei militari "Ufficiali di complemento in congedo" e "Ufficiali in ferma prefissata in congedo", riconoscendo illegittimamente la qualifica di volontari in ferma breve o in ferma prefissata, nonché la riserva del 45% dei posti, ai soli militari di truppa volontari;

6)al contrario, l’art. 5, c. 2^ del D.Lvo n. 217/2005 non prevede alcuna espressa esclusione degli ufficiali di complemento in congedo e degli ufficiali in ferma prefissata dal novero dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata aventi diritto alla riserva del 45% dei posti prevista dall’art. 1, c. 2^ del bando di concorso;

7)tale interpretazione confligge altresì, con l’avvenuto riconoscimento e con l’avvenuta attribuzione al ricorrente, nella graduatoria generale di merito, di cui all’allegato A), del titolo preferenziale cod. 004.

Il ricorrente conclude osservando che:

a)deve essere collocato nella graduatoria di cui all’allegato B1, con diritto alla riserva del 45% dei posti, e quivi essere collocato alla posizione 322 occupata, invece, da Fusco F.S.;

b)non deve comparire nella graduatoria finale dei posti non riservati, di cui all’allegato B1, bensì in quella di cui all’allegato C) – graduatoria dei vincitori – ed occupare la posizione n. 732 invece occupata da L.S. (anch’egli evocato in giudizio).

Con ordinanza n. 1439/2010 la Sezione ha chiesto all’intimata amministrazione una documentata relazione di chiarimenti.

Il ricorso è infondato.

Con riguardo alla prima censura (supra, sub 1), va osservato che il titolo di preferenza spetta soltanto a chi si è congedato "senza demerito", a nulla rilevando, ai fini di che trattasi, il "lodevole servizio" prestato.

Le restanti censure sono infondate per le seguenti, trancianti argomentazioni.

Il ricorrente ha svolto servizio in qualità di Ufficiale in ferma prefissata, congedandosi come Ufficiale di complemento della Marina Militare Italiana.

L’art. 18 del D.Lvo n. 215/2001 – richiamato dall’art. 5, c. 2 del D.Lvo n. 217/2005, quest’ultimo a sua volta richiamato dall’art. 1, c. 2 del bando di concorso – nel determinare le riserve di posti nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei VV.FF (ed in generale per tutti i Corpi dello Stato), indica tra i beneficiari della riserva i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve.

Tali categorie sono contemplate negli artt. 12 e 15 del D.Lvo n. 251/2001.

Ne consegue, per tabulas, che la categoria di appartenenza del ricorrente (contemplata dagli artt. 23 e 24 del D.Lvo n. 215/2001) non rientra in alcuna delle tipologie chiaramente ed espressamente contemplate nell’art. 18 del D. Lvo n. 215/2001.

Tale categoria, invero, corrisponde – come sopra chiarito – a tutt’altra fattispecie normativa, assolutamente non identificabile in una di quelle destinatarie della riserva (ossia i volontari di truppa in ferma breve e prefissata); né essa può essere ricompresa, ontologicamente e funzionalmente – neppure per estensione, trattandosi di norme previsive di particolari ed eccezionali benefici, dunque derogatorie e, pertanto, di stretta interpretazione -, in una di quelle destinatarie della riserva (appunto, i volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata) essendo svolto il servizio di A.U.F.P. e di A.U.C. in qualità di ufficiale; categoria, questa, cui non appartengono i volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

Nessuna illogicità interpretativa delle norme né delle clausole di bando si coglie, pertanto, nell’operato dell’amministrazione che ha fatto, nella circostanza, giustificata applicazione al caso del pertinente paradigma normativo di riferimento.

Correttamente, dunque l’amministrazione, ai sensi del bando di concorso e delle norme colà richiamate, non ha inserito il ricorrente nella graduatoria relativa ai concorrenti aventi diritto alla riserva dei posti.

I lamentati vizi di irragionevole disparità di trattamento e di illogica interpretazione dell’art. 5, c. 2^ del D.Lvo n. 217/2005 s’appalesano, pertanto, del tutto infondati.

Va soggiunto, al riguardo, che la categoria di A.U.F.P. gode di una propria riserva di posti regolamentata dall’art. 40 della L. n. 574 del 1980 (ratione temporis vigente); ed appartiene alla discrezionalità del Legislatore – qui esercitata senza macroscopiche irrazionalità – regolamentare le riserve dei posti secondo percentuali diverse in ragione della categoria di provenienza del candidato.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente, a favore del Ministero dell’Interno. Nulla si dispone nei confronti dei controinteressati siccome non costituiti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’intimata amministrazione che liquida in Euro 1.000,00.

Nulla spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *