Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-03-2011, n. 6569 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 proposta da P.G., P.R., P. I., S.P., S.G. e T.L. in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Lazio con ricorso depositato il 1.8.1996 e definito il 6.3.2007, avente ad oggetto la richiesta di rideterminazione del trattamento economico.

La Corte d’appello, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, ha liquidato a ciascun ricorrente, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, per il periodo eccedente detto termine (anni 7 e mesi 7), Euro 250,00 per anno di ritardo, in considerazione della posta in gioco e del carattere "collettivo" del ricorso, quindi complessivi Euro 1.900,00, con parziale compensazione delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto gli attori hanno proposto ricorso formulando due motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

2.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 6 CEDU e art. 2056 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), nella parte in cui il decreto ha stabilito il risarcimento per il danno non patrimoniale discostandosi dal parametro della Corte EDU (Euro 1.000,00/1.500,00 ad anno), facendo generico riferimento alla posta in gioco ed al carattere "collettivo" del ricorso, che sarebbe circostanza inidonea a giustificare detto discostamento.

Il mezzo si chiude con quesito di diritto concernente i presupposti del discostamento dal parametro della Corte EDU e la rilevanza a questo fine del carattere "collettivo" del ricorso.

Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui il decreto ha motivato la quantificazione del risarcimento facendo riferimento alla posta in gioco, senza prendere in esame la natura della controversia ed al carattere "collettivo" del ricorso.

3.- Il ricorso è fondato perchè questa Corte ha già avuto modo di precisare e ribadire (Sez. 1^, Ordinanza n. 23350 del 18 novembre 2010) che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande palesemente infondate e, come tali, suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dalla "circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria", sia "stato proposto da una pluralità di attori", considerato che "la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite" (Sez. 1^, Sentenza n. 27610 del 2008). In proposito va ricordato che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili" (Sez. U., Sentenza n. 1340/2004).

Non appare ragionevole, per contro, il discostamento operato dal giudice del merito.

Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., tenuto conto della durata complessiva del giudizio presupposto in circa undici anni (10 anni e 7 mesi) e dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU (Sez. 2^, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02) e da questa Corte (Sez. 1, n. 13019/2010), l’indennizzo va determinato, per ciascun ricorrente, nella misura di Euro 6.000,00, con gli interessi dalla domanda.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari.

Spese distratte.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere a ciascuna parte ricorrente la somma di Euro 6.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 988,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimità, che determina per l’intero in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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