T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1106 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor L.R.M. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui – il 14.7.2010 – è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico (in cui egli non risulta utilmente collocato) indetto per la copertura di 814 posti di Vigile del Fuoco.

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree (volte a dimostrare, da un lato, che l’interessato sarebbe stato privato illegittimamente del punteggio previsto per il possesso della cosiddetta "patente C" e, dall’altro, che lo stesso avrebbe – addirittura – dovuto esser inserito tra i "riservatari" di cui all’art.5, comma 2, del d.lg. n.217/2005), nella Camera di Consiglio del 12.1.2011 (data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto, ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale, al prescritto vaglio collegiale), si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso

che il cennato titolo abilitativo risulta esser stato rilasciato quando era ormai scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso "de quo";

che, prima di tale data, l’interessato poteva vantare soltanto il possesso di una patente militare di categoria "3" (che non poteva avere altro effetto se non quello di consentirgli di ottenere la corrispondente patente "civile" senza il previo superamento di un ulteriore esame di idoneità),

si osserva (con riferimento alla più suggestiva tra le censure attoree)

che la riserva di cui il M. pretenderebbe di giovarsi opera solo in favore di coloro che abbiano svolto (ovviamente: senza demerito) tutto (e si sottolinea, con forza, tale aggettivo) il periodo di ferma ("breve": o, comunque, "prefissata") in una delle nostre Forze Armate;

che il ricorrente è stato, sì, volontario in ferma prefissata nell’Esercito ma (il dato è incontroverso) è stato prosciolto anticipatamente (sia pure per motivi di salute) dalla ferma precedentemente contratta;

che (a quest’ultimo proposito) nessuna norma prevede che, ai fini di cui è causa, si possa tener conto del fatto che una tale circostanza: che ha impedito al soggetto di venire a trovarsi nella (vera e propria) posizione di "congedato" (inteso, quest’ultimo termine, in senso tecnico) non sia dipeso da causa imputabile al soggetto stesso.

E dunque; atteso che – nel caso di specie – è stata fatta corretta applicazione della vigente disciplina di settore (con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art.18, comma 1, del d.lg. n.215/2001: richiamato dall’art.5, comma 2, del d.lg. n.217/2005; e, tramite questo, dall’art.1, comma 2, dell’apposito bando di concorso), il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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