T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1103

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e diritto per la definizione immediata del gravame e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti..

Con il ricorso in esame, il ricorrente – premesso di avere partecipato al concorso per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale – ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale (di arresto procedimentale) espresso nei suoi confronti dalla commissione per gli accertamenti attitudinali con verbale n. 308416 del 9 luglio 2010.

Il ricorrente è stato giudicato non idoneo "all’esame del protocollo delle prove… sostenute… avendo (la commissione) accertato che i risultati conseguiti non delineano il profilo attitudinale richiesto agli aspiranti all’arruolamento nell’Arma quali carabinieri effettivi".

L’interessato ha dedotto le seguenti censure:

a)contrasto del giudizio con le risultanze della relazione di visita specialistica;

b)contrasto con i precedenti di carriera, avendo egli ricevuto elogi dai propri superiori;

c)contrasto con il giudizio di idoneità psicofisica conseguito nel concorso per l’ammissione al 15° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell’ama dei carabinieri;

d)violazione del legittimo affidamento.

Con ordinanza n. 1644/2010 sono stati chiesti chiarimenti all’intimata amministrazione.

All’esito dell’incombente il Collegio reputa il ricorso infondato.

Il giudizio di non idoneità risulta adeguatamente motivato con rinvio relazionale alla documentazione istruttoria valutativa del candidato ricorrente.

La commissione, per l’accertamento attitudinale, si è avvalsa delle procedure tecniche e delle cognizioni note a livello scientifico ordinariamente seguite per la selezione dei candidati ed applicate indifferentemente ed indistintamente, in modo uguale, nei confronti di tutti i candidati.

Segnatamente, essa ha fatto applicazione della disciplina approvata con determinazione n. 2016251995 datata 22 maggio 1995 del Comando Generale, I Reparto CNSR recante attuazione dell’art. 3 della L. n. 216/1992 e con la quale sono stati definiti i "Requisiti attitudinali per aspiranti appuntati e carabinieri effettivi.

Per quanto concerne, invece, il protocollo metodologico, la stesa commissione si è avvalsa delle "Norme tecniche" per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblicate sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale n. 34 del 30 aprile 2010.

Dall’esame della documentazione versata in giudizio, il Collegio – messe a raffronto le risultanze istruttorie con la disciplina di riferimento – non coglie alcuna violazione del protocollo metodologico nell’incedere della valutazione.

In particolare, nessun contrasto emerge tra la relazione psicologica, l’intervista attitudinale ed il giudizio della commissione.

L’ufficiale psicologo, nella sua relazione redatta sulla base della disamina del protocollo testologico prodotto dall’aspirante, ha individuato tra gli elementi da verificare durante il colloquio: adattabilità, assertività e motivazione.

L’ufficiale perito selettore, nel corso dell’intervista attitudinale, ha colto elementi di criticità nelle seguenti aree:

comportamentale: energico, ma non sempre sincero e manipolativo, tende ad adottare comportamenti istintivi e non sembra poter garantire, in situazioni stressanti e complesse, la necessaria riflessività. Rigido e poco disponibile al confronto, sotto stress tende ad assumere atteggiamenti istintivi;

assunzione in ruolo: la motivazione prospettata è astratta e generica, riferita essenzialmente alla necessità occupazionale, ma non sufficientemente interiorizzata. Si tratta di un soggetto che non fornisce sufficienti garanzie di stabilità nelle scelte, soprattutto in situazioni di difficoltà o complesse.

L’ufficiale perito selettore ha, dunque, individuato proprio nell’area comportamentale ed in quella dell’assunzione di ruolo elementi di criticità che la commissione ha doverosamente e necessariamente approfondito.

Quegli stessi elementi di criticità sono stati successivamente confermati, in sede di colloquio di approfondimento, da parte della commissione attitudinale che ha proceduto ad un proprio, autonomo esame del candidato concordando motivatamente con le valutazioni espresse.

E’ bene chiarire che l’eventuale giudizio di compatibilità in una delle tre aree (nella fattispecie, quella cognitiva) non può essere esteso anche alle altre due aree (quale sintomo di contraddittorietà) trattandosi di accertamenti e valutazioni relative ad aree interdipendenti ma funzionalmente autonome e non sovrapponibili.

Nel caso di specie, nessun elemento sintomatico ha trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.

Esclusa la violazione del protocollo metodologico ed appurata la sussistenza di un non implausibile nesso eziologico tra le risultanze istruttorie ed il giudizio finale, nel merito del giudizio questo giudice non può entrare alla stregua dei noti limiti esterni che perimetrano l’esercizio dei poteri giurisdizionali.

In ordine agli elogi conseguiti in carriera, il Collegio osserva che essi si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio attitudinale attenendo, i primi, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato (senza che rilevi affatto il grado di autocontrollo) ed il secondo (giudizio attitudinale) ad aspetti reconditi della personalità del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio (da affrontare come carabiniere effettivo in VFP4) e valutate dalla commissione alla luce dei diversi e più specifici compiti che il valutato dovrà assolvere.

Neppure è sovrapponibile l’idoneità sanitaria con quella attitudinale, trattandosi di accertamenti ontologicamente e funzionalmente diversi, svolti peraltro da commissioni soggettivamente anche differenti.

Quanto al paventato contrasto con il giudizio di idoneità psicofisica assertivamente conseguito nel concorso per l’ammissione al 15° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell’ama dei carabinieri, l’amministrazione ha chiarito che "allo stato degli atti in possesso del Centro, il B. non avrebbe mai superato la prova scritta di tale concorso conseguendo, anche in quella sede, solo ed esclusivamente l’idoneità medica e non anche quella attitudinale".

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali e di giudizio in favore Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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