Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 10-02-2011, n. 5030 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Modica, con sentenza emessa in data 16 novembre 2007, condannava S.F., imputato in ordine al reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 1, lett. d) per avere guidato l’autovettura in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti, alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 200,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e la sospensione della patente di guida per mesi due.

Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato.

La Corte di appello di Catania,in data 18.01.2010, confermava la sentenza del Tribunale di Modica e condannava l’imputato alle ulteriori spese del procedimento. Avverso tale sentenza S. F., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e chiedeva di volerla annullare, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alla pronuncia di prescrizione del reato.
Motivi della decisione

S.F. censurava la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) nullità della sentenza e/o violazione di legge e/o erronea applicazione dell’art. 23 c.p.p., comma 2, art. 491 c.p.p., comma 1, art. 187 C.d.S., D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, lett. q), D.L. n. 151 del 2003, art. 5, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), nonchè mancanza della motivazione, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d).

Sosteneva il ricorrente che nella fattispecie di cui è processo era competente il giudice di Pace e non già il Tribunale, in quanto il D.L. n. 151 del 2003, art. 105 che aveva sostituito, con riferimento al reato di cui all’art. 186 C.d.S., alla competenza del Giudice di Pace quella del Tribunale, non aveva introdotto la stessa previsione per quanto attiene al reato di cui all’art. 187 C.d.S., in ordine alla guida in stato di alterazione psicofisica determinata dall’uso di sostanze stupefacenti. Il Tribunale pertanto avrebbe dovuto decidere immediatamente sull’eccezione di incompetenza proposta dalla difesa, e non già rigettarla soltanto all’esito del dibattimento.

2) Mancanza di motivazione in punto di responsabilità penale dell’imputato, nonchè, in ogni caso, in punto di declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

3) Inutilizzabilità della prova, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e/o inammissibilità, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c); mancanza della motivazione sul punto, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Secondo il ricorrente la sentenza impugnata era erronea laddove non aveva ritenuto di accogliere il motivo relativo alla eccezione di inutilizzabilità degli atti di accertamento con test rapido e delle analisi di laboratorio, ritualmente sollevata dalla difesa nel giudizio di primo grado sulla base dei principi stabiliti dall’art. 354 c.p.p., comma 3 e art. 366 c.p.p., nonchè laddove non aveva ritenuto di accogliere il motivo relativo all’omessa notificazione dell’avvenuto deposito degli atti stessi.

4) Mancata applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, normativa più favorevole all’imputato, con conseguente rigetto della eccezione di incompetenza per materia. Mancanza della motivazione in punto di determinazione della pena e concessione dei benefici di legge, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Tanto premesso si osserva che in ordine al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 187, comma 1, lett. d) contestato allo S. risulta maturato per intero il tempo massimo di prescrizione, pari ad anni quattro e mesi sei, previsto per tale ipotesi di reato, secondo il regime in vigore al momento del fatto (commesso in data (OMISSIS)), anche tenuto conto degli intervenuti periodi di sospensione. Le sentenze di primo e secondo grado sono invero successive alla normativa introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, meno favorevole all’imputato. Peraltro, ai sensi della citata legge, art. 10, commi 2 e 3 indicata si applica alla fattispecie di cui è processo il principio di cui all’art. 2 c.p. e quindi il tempo risulta decorso per intero.

L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio, essendo estinto il reato per prescrizione.

Nella stessa sentenza non sono infatti rilevabili elementi che consentano altra formula terminativa ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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