Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 10-02-2011, n. 5029 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21 ottobre 2009 il Tribunale di La Spezia assolveva con la formula perchè il fatto non sussiste P. G. relativamente al reato di guida in stato di ebbrezza previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2.

Avverso la predetta statuizione proponeva appello il Procuratore della Repubblica di La Spezia.

La Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, condannava P.G. alla pena di giorni venti di arresto e all’ammenda di Euro 800,00, disponendo la sospensione della patente di guida per mesi sei.

Avverso tale sentenza il P., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con ogni consequenziale statuizione.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per i seguenti motivi:

1) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e).

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata era frutto di una parziale lettura di quella di primo grado e sviluppava un percorso argomentativo contraddittorio ed illogico rispetto alle risultanze processuali correttamente considerate dal G.I.P di La Spezia, in quanto ad essere messa in dubbio dal giudice di primo grado non era la metodica di prelievo e conservazione dei campioni, bensì l’attendibilità dello specifico test in relazione alle modalità in concreto utilizzate per l’analisi, dal momento che quel particolare tipo di test, eseguito con metodiche immunochimiche, avrebbe comunque richiesto una successiva analisi di conferma.

2) Inosservanza dell’art. 125 c.p.p., comma 3 ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Mancanza o assoluta carenza di motivazione ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non aveva indicato i motivi per cui non aveva ritenuto condivisibili e attendibili la tesi e gli elementi oggettivi menzionati nella relazione del consulente della difesa dott.ssa B..

3) Violazione ed erronea applicazione della legge penale e,in particolare, dell’art. 186 C.d.S. ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Rilevava sul punto il ricorrente che erroneamente la Corte di appello gli aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei, dal momento che, all’epoca del commesso reato ((OMISSIS)), l’art. 186 C.d.S., comma 2 prevedeva che all’accertamento del reato conseguisse la sanzione accessoria della sospensione della patente "da quindici giorni a tre mesi".

Il proposto ricorso merita accoglimento.

Il Tribunale di la Spezia infatti aveva assolto il P. perchè aveva ritenuto che l’esito dell’esame alcolemico non seguito da test di conferma non potesse ritenersi prova sufficiente dello stato di ebbrezza, non essendo stato conservato un campione per eventuali analisi di conferma, come prescritto dal "Protocollo Operativo".

Pertanto la decisione assolutoria del giudice di primo grado si incentrava esclusivamente sulla metodologia di analisi, con particolare riferimento alla circostanza che erano stati eseguiti solo esami di screening, cioè di primo livello con metodologia immunochimica, e non già test di conferma.

Quindi, ad essere messa in dubbio dal primo giudice non era la metodologia di prelievo e di conservazione dei campioni, bensì l’attendibilità dello specifico test che avrebbe richiesto una successiva analisi di conferma.

La Corte di appello di Genova, invece, nella sentenza impugnata, nulla dice in merito all’attendibilità dell’analisi, ma incentra la sua decisione sulla questione del prelievo in doppio del campione che non costituiva il punto decisivo del giudizio.

Nulla diceva poi la sentenza impugnata relativamente ai motivi che l’avevano indotta a non ritenete condivisibili le tesi prospettate dal consulente della difesa.

Infine erroneamente la Corte territoriale ha applicato al P. la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, dal momento che, all’epoca del commesso reato ((OMISSIS)), la sospensione della patente di guida poteva essere disposta per un minimo di quindici giorni fino a un massimo di tre mesi.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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