T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 07-02-2011, n. 1132 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente impugna il provvedimento con il quale, in data 30 luglio 2009, l’Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Lucretili – dopo avergli rammentato che "l’attività del tiro a volo poteva essere ripresa successivamente all’acquisizione del parere positivo relativo alla necessaria procedura di valutazione d’incidenza così come prevista ai sensi del D.P.R. 357/97 come modificato dal D.P.R. 120/03 e del N.O. dell’Ente parco di cui all’art. 28 L.R. 29/97" – gli ha comunicato che "non si è proceduto né si procederà all’istruttoria per il rilascio del N.O. trasporto armi fino a quando il Tiro a Volo non sarà realmente funzionante e quindi correttamente utilizzato";

– con ordinanza n. 5120 del 6 novembre 2009, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 6322 del 21 dicembre 2009, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato "ai fini del riesame dell’istanza presentata dall’odierna ricorrente intesa al rilascio dell’autorizzazione annuale al trasporto di armi ad uso sportivo all’interno del territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili", inoltrata in data 24 febbraio 2009;

– in esito al ricorso successivamente proposto per l’esecuzione d’ufficio della menzionata ordinanza n. 5120 del 2009, notificato in data 14 aprile 2010, e precisamente in data 16 aprile 2010, l’Amministrazione ha rilasciato le autorizzazioni richieste dalla ricorrente;

Ritenuto che – ciò detto ma anche in considerazione delle precisazioni riportate nella memoria della difesa erariale depositata in data 25 novembre 2010 circa la regolarità dell’esercizio dell’attività sportiva da parte dell’Associazione "in forza della licenza annuale concessa dal Comune di Scandriglia nel 1999" – non permanga al Collegio che rilevare la sopravvenuta carenza di interesse e, dunque, dichiarare l’improcedibilità del ricorso;

Ritenuto, peraltro, che – sulla base del principio della soccombenza virtuale – le spese di giudizio debbano essere liquidate a favore della ricorrente in Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8149/2009, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna l’Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Lucretili al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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