Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6557 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 9.10.2001 Ba.

G. conveniva davanti al Tribunale di Varese lo Studio Radiologico – Diagnostica per Immagini s.r.l. ed il dott. Bo.

A., amministratore unico della società e medico operante nella struttura, esponendo che: il 2 giugno 1998, avendo riscontrato per autopalpazione un nodulo alla mammella sinistra, si era recata presso lo studio diagnostico convenuto, ed era stata visitata dal Bo. che l’aveva sottoposta a mammografia ed ecografia, diagnosticando una mastopatia fibrocistica, consigliandole un controllo annuale; che nell’agosto 1999, sulla base dei consigli ricevuti, recatasi nuovamente dal Bo., le veniva riscontrata la presenza di cellule tumorali maligne, compatibili con carcinoma mammario; che veniva, quindi, ricoverata, nel reparto di chirurgia dell’Ospedale di (OMISSIS) e sottoposta ad intervento di astectonia totale ed a linfoadenectomia ascellare sinistra, con diagnosi di "carcinoma duttale infiltrante scarsamente differenziato", con prognosi particolarmente infausta, con necessità di ripetute sedute di chemioterapie per via di multiple metastasi ossee ed epatiche, con una diminuzione dell’integrità psicofisica in misura del 75% – 80%, e sconvolgimento della vita personale, lavorativa ed affettiva.

Affermava, in particolare, che l’evoluzione della malattia era dipesa dal ritardo con cui era stata diagnosticata, e pertanto chiedeva la condanna solidale dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali).

Si costituivano i convenuti, sostenendo che la sfavorevole evoluzione clinica delle condizioni dell’attrice non poteva essere ascritta alla attività del sanitario che aveva compiuto in maniera corretta il proprio intervento professionale, svolgendo le indagini opportune ed interpretandone correttamente gli esiti, in conformità alle regole scientifiche disponibili all’epoca, mancando, nei referti esaminati dal Bo., in occasione dei primi esami, alcun elemento che avrebbe dovuto indurre il sanitario a ritenere la presenza di un patologia maligna o comunque ad approfondire l’indagine con ulteriori esami.

L’adito Tribunale di Varese, in composizione monocratica, con sentenza n. 978/2004, rigettava la domanda, ritenendo, sulla base della consulenza tecnica d’Ufficio, correttamente adempiuta la prestazione sanitaria in questione.

Proponeva appello la Ba.Gr. e, costituitisi gli appellati (il Bo. e lo Studio Radiologico) la Corte d’Appello di Milano, con la decisione in esame depositata in data 14.4.2008, rigettava il gravame confermando quanto statuito in primo grado, affermando in particolare che gli esami, come rilevato dal Ctu, sono stati condotti con metodologia esente da vizi o errori, non essendo emersi, all’epoca, elementi di sospetto della malattia della paziente che avrebbero dovuto consigliare ulteriori controlli.

Anche la mancata rappresentazione completa della struttura mammaria non avrebbe consentito, in base alle risultanze della Ctu, al sanitario di rendersi conto della diversa realtà in quanto è stato ritenuto sufficiente il confronto tra lo spesso della mammella (distanza capezzolo – piano profondo) nelle due proiezioni che ha evidenziato la mancanza di perdita di strutture nella proiezione obliqua".

Ricorrono per cassazione, quali eredi della Ba.Gr., B.L., Ba.Ma. e B.M. con undici motivi, illustrati da memoria. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in merito alla inammissibilità della domanda relativa al mancato consenso informato".

Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in merito all’onere della prova nelle controversie di responsabilità professionale del medico".

Con il terzo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla funzione della consulenza tecnica di ufficio ex art. 191 c.p.c.".

Con il quarto motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguardante l’istanza della appellante di rinnovazione della Ctu e di ammissione dei capitoli di prova dedotta in primo grado".

Con il quinto motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito al denunciato vizio dell’iter logico seguito dal giudicante per ritenere corretta l’interpretazione dell’esame ecografico".

Con il sesto motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla denuncia incompletezza degli esami compiuti dal dott. Bo., che non ha sottoposto la paziente a visita senologica".

Con il settimo motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in merito alla denunciata mancanza di diagnosi integrata".

Con l’ottavo motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla denunciata erroneità dell’esecuzione degli esami e della relativa diagnosi effettuata dal dott. Bo. in data 1.6.98".

Con il nono motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in merito alla denuncia di errata diagnosi in data 30.8.99".

Con il decimo motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in merito alla erronea distinzione tra pretese cisti e formazione tumorale".

Con l’undicesimo motivo si deduce "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in merito all’erroneità dell’affermazione di inesistenza e/o di non rilevabilità nel 1998 delle formazioni tumorali".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Deve premettersi che la Corte di Milano ha, con sufficienti e logiche argomentazioni, dato conto della propria ratio decidendi dapprima sostenendo che "l’indagine sulla responsabilità del dottor Bo. va effettuata con valutazione ex ante in base alle emergenze cliniche emerse all’epoca dei fatti", per poi ritenere, sulla base della consulenza tecnica di ufficio che " anche se la formazione tumorale, ravvisata nel 1999, era già esistente, come probabile, in base alle emergenze della relazione di ctu, non era, comunque, rilevabile all’esame del 1998 non avendo ancora raggiunto una massa tale da potere dare segni morfologici rilavabili con tecniche di routine ", e che "in conclusione anche all’esito dell’esame dei motivi di appello non sono emersi elementi per confutare le argomentazioni del CTU, fatte proprie dal Tribunale, che ha evidenziato una condotta diligente del Bo., escludendo profili di imperizia e imprudenza, in quanto le immagine noduliformi rilevate con ecografia nel 1998 presentavano segni di benignità, senza, quindi, necessità di prescrizione di ulteriori esami o dell’ago aspirato che non può pretendersi venga richiesto in ogni caso di rilevazione di cisti, senza evidenti sospetti di malignità della formazione".

A fronte di ciò, i ricorrenti censurano la decisione impugnata tendendo, con i motivi dal numero 2 al numero 11, ad un non consentito riesame nella presente sede di legittimità di fatti e circostanze documentali, sulla base dei quali è stata rigettata la domanda; le doglianze in questione hanno infatti ad oggetto i dati della consulenza di ufficio e l’evolversi della malattia della Ba.Gr. in relazione agli accertamenti clinici in questione.

Inammissibile è poi il primo motivo in quanto relativo al consenso informato, già rilevato dai giudici della Corte di Milano come questione nuova non prospettata nell’atto introduttivo del giudizio.

Tra l’altro i ricorrenti non indicano, peccando di autosufficienza, gli elementi in base ai quali eventualmente ritenere non nuovo tale profilo di censura.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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