T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-02-2011, n. 1141 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in esso si legge, tra l’altro:

"Vista la precedente ordinanza dirigenziale n. 80/urb. del 25 agosto 2009, di demolizione di manufatto abusivo;

Visto il verbale della polizia locale del 17 maggio 2010, con cui si riscontra una prosecuzione dei lavori in assenza di titolo; consistenti in "completamento del manufatto reso abitabile, mediante la realizzazione di un soggiorno, un angolo cottura, tre camere da letto e un bagno. Apposizione delle finestre e porte finestre in legno e vetri; completamento del tetto mediante la posa in opera di tavolato e guaina, con sovrastanti pannelli coibentati e finte tegole in cemento";

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta che si tratta di un prefabbricato in legno appoggiato sul terreno e completamente rimovibile, e che quindi non possono applicarsi le disposizioni normative richiamate, risulta da respingere perché nessuna prova è fornita di questa asserita precarietà, né tanto meno essa risulta dalla descrizione fatta nell’atto impugnato, non specificamente contestata; e comunque la rimovibilità non esclude l’attività repressiva allorquando il manufatto soddisfi esigenze permanenti, come è dato desumere dalla fattispecie, in cui il prefabbricato in questione è adibito ad abitazione e poggia su platea di cemento armato;

– la censura la quale lamenta che le norme applicate sono entrate in vigore successivamente alla realizzazione delle opere risulta inammissibile per genericità, poiché il ricorso null’altro specifica né circa la data di realizzazione delle opere né circa la normativa applicabile;

– la censura la quale rileva che il terreno è ora fortemente antropizzato va respinta perché ciò non vale a conferire legittimità ad opere realizzate senza titolo;

– la censura la quale lamenta disparità di trattamento va respinta perché l’atto impugnato ha natura non discrezionale ma vincolata, sicché per esso non è configurabile un vizio di disparità di trattamento;

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione va respinta perché l’atto impugnato dà adeguatamente conto delle ragioni e delle disposizioni normative sulle quali esso fonda;

– la censura la quale lamenta che l’esecuzione del provvedimento impugnato sarebbe fonte di grave ed irreparabile pregiudizio per i ricorrenti va respinta perché l’asserita gravita e irreparabilità del danno che deriverebbe dall’esecuzione dell’atto impugnato non vale a legittimare le opere realizzate senza titolo;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, liquidate dal Collegio in Euro 1000,00 (mille/00), seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato comune di Ciampino, e le liquida in 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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