Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6548 Espropriazione forzata di beni mobili Pignoramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. D.A. propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16485/05, pubbl. il 18.7.05, con la quale è stata rigettata la sua opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, di rigetto dell’istanza di assegnazione del quinto di una pensione – di mensili Euro 414,15 – corrisposta a B.L. dall’ENASARCO per impignorabilità ufficiosamente rilevata e per mancato riferimento alla sola pensione sociale quale soglia minima di impignorabilità.

In particolare, la qui gravata sentenza ha statuito:

1.1. che il principio della non ufficiosa rilevabilità dell’impignorabilità, benchè valido in linea generale, non si applica se quella sia volta a tutelare prevalentemente l’interesse pubblico generale, richiamando Cass. 5671/99 in materia di retribuzioni;

1.2. che il minimo individuato nell’opposta ordinanza in Euro 525,89 mensili corrisponde al trattamento minimo L. n. 488 del 2001, ex art. 38, commi 1 e 5 e L. n. 289 del 2002, art. 39, comma 8, ma comunque l’importo di _ 303,25 mensili – pari alla pensione sociale – è talmente basso che si eluderebbe quanto imposto dalla Corte costituzionale.

2. Non sono stati depositati controricorsi; e nessuno compare all’udienza pubblica del 9.2.11.
Motivi della decisione

3. Il D. sviluppa tre motivi e precisamente:

3.1. lamenta vizio di violazione o di falsa applicazione degli artt. 615 e 112 c.p.c.: sostenendo l’ingiustizia della rilevabilità ufficiosa una volta che la stessa Corte costituzionale ha ancorato l’intangibilità parziale della pensione alle esigenze di vita concrete del debitore, con conseguente rimessione a lui dell’onere di eccepire l’impignorabilità;

3.2. adduce violazione dell’art. 2740 c.c.: ritenendo illegittima la limitazione della garanzia patrimoniale in misura superiore alla soglia minima di sopravvivenza di cui alla pensione sociale di Euro 303,25 mensili;

3.3. sostiene violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla L. n. 488 del 2001, art. 38, commi 1 e 5 e L. n. 289 del 2002, art. 39, comma 8: evidenziando che sono norme riferite a soggetti afflitti anche da invalidità assoluta o particolari requisiti – anagrafico e reddituale – e cosi da particolari situazioni di disagio;

3.4. chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con decisione anche nel merito ed assegnazione di una somma mensile pari ad un quinto di Euro 414,15 (Euro 82,83) ovvero ad un quinto della differenza (Euro 414,15 – Euro 303,25) tra tale importo e quello della pensione sociale (Euro 22,18); e solo in via subordinata la cassazione con rinvio ed affermazione del principio di diritto.

4. Ciò posto, non è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si sostiene la non rilevabilità di ufficio dell’impignorabilità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, in quanto:

4.1. è giurisprudenza di questa Corte che l’impignorabilità, che comporta l’insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in ordine ad alcuni beni o categorie di essi, può essere rilevata anche di ufficio quando è posta per ragioni di interesse pubblico e perciò con norme imperative: in questi sensi si è statuito infatti che il regime di impignorabilità – all’epoca vigente – della pensione di invalidità (ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 e successive modificazioni), proprio perchè stabilito nel preminente interesse pubblico, comportava l’assoluta nullità del pignoramento di essa fuori dei limiti consentiti, per violazione di norme imperative, con la rilevabilità di ufficio della conseguente nullità ad opera del giudice e quindi indipendentemente dall’opposizione del debitore (Cass. 11 giugno 1999 n. 5761);

4.2. in tal caso, la tutela di questi ultimi si sostanzia attraverso meccanismi che comportano, quale effetto indiretto, un vantaggio apparente immediato per il debitore, quale la salvaguardia dei suoi diritti dominicali sul bene impignorabile e delle facoltà a lui concesse di goderne: la salvaguardia dell’interesse pubblico si attua, in definitiva, mediante un privilegio la sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale generale di cui all’art. 2740 c.c. – di cui finisce per fruire il debitore, ma pur sempre perchè il godimento di tale vantaggio è reputato dall’ordinamento come meritevole di tutela e funzionalizzato al perseguimento di finalità superindividuali;

4.3. anche la pensione ENASARCO (prevista dalla L. 2 febbraio 1973, n. 12, art. 28, comma 1 – "natura e compiti dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio"), quale quella per cui oggi è causa, è ora stata qualificata impignorabile per la parte necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita (con conseguente limitazione della pignorabilità al quinto della residua parte: Corte Cost. 26 giugno 2009 n. 183);

4.4. può infatti sostenersi che sussiste un pubblico interesse, diretta estrinsecazione del criterio di solidarietà sociale posto a fondamento della tutela di cui all’art. 38 Cost., a che il pensionato goda di un trattamento "adeguato alle esigenze di vita": e che tale pubblico interesse impone la compressione del diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione, sebbene non in maniera totale ed indiscriminata (così da comportare quale suo ineludibile corollario, l’impignorabilità, in linea di principio, della pensione nella sua interezza), tanto da limitare l’impignorabilità alla sola parte della pensione che valga ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (Corte cost. 4 dicembre 2002 n. 506);

6.5. al contempo, poichè "l’impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale ( art. 2740 cod. civ.) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti a ciascuna categoria di beneficiari sotto il profilo – l’unico rilevante nel presente giudizio – della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata" (Corte cost., sentenze n. 444 del 2005 e n. 256 del 2006, con cui è stata dichiarata in sensi analoghi l’illegittimità costituzionale di quelle norme che prevedevano l’assoluta impignorabilità, per i crediti comuni, delle pensioni e degli assegni corrisposte ai notai ed ai giornalisti: rispettivamente, del R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, art. 12 ed L. 9 novembre 1955, n. 1122, art. 1);

6.6. l’esigenza pubblicistica è ancor più marcata, oggigiorno, dall’interazione nell’ordinamento interno delle norme comunitarie, visto che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (adottata a Nizza il 7.12.00 e confermata con adattamenti a Strasburgo il 12.12.07, poi pubblicata, in versione consolidata, sulla G.U. dell’Unione Europea del 30 marzo 2010, n. C83, pagg. 389 ss.), efficace dalla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona (ratificato in Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130), avutasi, com’è noto, in data 1.12.09, prevede, al comma 3, dell’art. 34 (rubricato "sicurezza sociale e assistenza sociale"), che, "al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti";

6.7. pertanto, essendo preminente la tutela di un interesse pubblicistico quale fondamento della previsione della pignorabilità soltanto parziale della pensione – oggi anche di quella erogata dall’ENASARCO, come nel caso in esame -, la nullità del pignoramento il quale ne travalica i limiti, in quanto la aggredisca anche per la parte necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, è rilevabile anche di ufficio dal giudice, senza necessità di una eccezione o di una opposizione del debitore esecutato.

7. Altrettanto infondati sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso, tra loro congiuntamente esaminabili, in quanto riferiti all’individuazione concreta di tale parte o quota impignorabile:

7.1. la stessa Corte costituzionale, con la richiamata pronuncia n. 506/02, ha ricordato che:

spetta al potere discrezionale del legislatore l’individuazione in concreto dell’ammontare della (parte di) pensione idoneo ad assicurare "mezzi adeguati alle esigenze di vita" del pensionato, come tale v legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità (con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati, in quanto espressione di altri valori costituzionali: ad es., artt. 29, 30 e 53 Cost.), con opportuno bilanciamento delle esigenze di tutela del credito ( art. 24 Cost.) e di garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita ( art. 38 Cost.);

– se è vero, infatti, che più volte il legislatore ha operato interventi che sembrano presupporre una valutazione della soglia minima vitale (concettualmente non dissimile dai "mezzi adeguati alle esigenze di vita", di cui è parola nell’art. 38 Cost., comma 2), è anche vero che nessuna di tali valutazioni è suscettibile di essere presa a riferimento in modo diretto ed appagante ai fini dell’individuazione della parte assolutamente impignorabile della pensione, per l’eterogeneità degli scopi e degli interessi tutelati;

– quelle valutazioni – come conferma la loro stessa varietà – sono ispirate infatti dalla considerazione prevalente anche di altri valori, quali le esigenze tributarie (soglia dei redditi totalmente esenti da IRPEF) o di finanza pubblica (livello della pensione sociale; doppio di essa ai fini della corresponsione dell’aumento perequativo; "soglia di povertà" fissata, dal D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, per l’accesso al cosiddetto reddito minimo di inserimento;

ecc.);

– nemmeno il criterio posto in una materia "neutra" per la finanza pubblica e destinato ad operare inter privatos, adottato dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1977, n. 39 (del triplo della pensione sociale, quale reddito presunto ai fini del risarcimento del danno provocato alla persona dalla circolazione stradale) può essere preso a riferimento, attesa l’episodicità della determinazione legislativa e la sua finalizzazione esclusiva alla liquidazione equitativa di un danno futuro;

7.2. anche le soluzioni prospettate dal giudice dell’esecuzione nella gravata sentenza – con riferimento al "trattamento minimo" di cui alla L. n. 488 del 2001, art. 38, commi 1 e 5 e L. n. 289 del 2002, art. 39, comma 8 – e dall’odierno ricorrente – che invoca invece la diversa e ben minore soglia della pensione sociale – presentano eguali margini di opinabilità, nella persistente inerzia del legislatore nell’individuazione dell’ammontare della parte di pensione idoneo ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita;

7.3. effettivamente, infatti, i presupposti delle normative cui si riferiscono la gravata sentenza ed il creditore opponente paiono tutti orientati esclusivamente alle specifiche finalità previdenziali od assistenziali dei singoli istituti e non sono suscettibili, se non altro in via immediata, di adeguata generalizzazione: sicchè non solo il trattamento minimo cui si fa riferimento in sentenza, ma neppure l’importo della pensione sociale corrispondono necessariamente al minimo indispensabile per la sussistenza in vita in condizioni dignitose;

7.4. tuttavia, a ben guardare, la ratio deciderseli dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di assegnazione (e del successivo rigetto dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., svolta nei confronti di essa) sta (come si legge nel passaggio finale del secondo punto della motivazione in diritto) nella riconducibilità alla comune esperienza della nozione della totale insufficienza della somma di Euro 303,25 mensili, predicata invece dal ricorrente come adeguata, a garantire le minime esigenze di vita del pensionato, ivi comprendendovi gli esborsi per l’alimentazione indispensabile per sopravvivere, per il vestiario e per l’abitazione (disponibilità dell’immobile e consumi ordinar di luce, acqua e gas), sia pure nei limiti della soglia minima dell’esigenza dignitosa;

7.5. la stessa ratio decidendi fonda al contempo una valida stima di insufficienza del di poco maggiore importo di Euro 414,15 (erogato mensilmente dal terzo pignorato al debitore) anche di per sè sola considerata a garantire le minimali esigenze di vita del pensionato, così traendo la conclusione dell’assoluta impignorabilità di quella pensione, per inesistenza di una parte eccedente il minimo indispensabile per quei fini;

7.6. è evidente che quindi la valutazione è stata correttamente rapportata alle concrete peculiarità della fattispecie e che con riguardo ad esse è stato esaminato se vi fosse o meno una parte di pensione eccedente la quota minima indispensabile per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita: una tale motivazione va qualificata come corretta e congrua applicazione – in rapporto a nozioni che effettivamente si riconducono alla comune esperienza, applicate all’entità assoluta delle due entità monetarie mensili – dei criteri di ermeneutica legislativa in relazione ad apprezzamenti di fatto incensurabili in cassazione;

7.7. deve quindi concludersi che, nella perdurante inerzia definitoria del legislatore, è rimessi alla valutazione in fatto del giudice dell’esecuzione, incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata l’indagine circa la sussistenza o l’entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita; pertanto, la decisione del giudice dell’esecuzione in ordine all’impignorabilita assoluta di una pensione mensile di Euro 414,15 non merita le censure mossele.

8. Il ricorso va quindi rigettato, ma, quanto alle spese, non vi è luogo a provvedere per non avere gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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