T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-02-2011, n. 1135 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erbale d’udienza;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con l’ordinanza gravata, identificata in epigrafe, il Comune intimato ha ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di Euro 516,46, a titolo di sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, per aver lo stesso costruito una recinzione in assenza di alcuna autorizzazione o D.I.A..

I motivi di diritto dedotti con il presente ricorso sono i seguenti: eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione, violazione di legge e manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

La recinzione contestata con il provvedimento impugnato costituisce oggetto già dell’ordinanza demolitoria n. 6300/2005, gravata con altro ricorso, nonostante il ricorrente avesse, per tale opera, ottenuto per realizzarla specifica autorizzazione – la n. 441/1995 del 29.3.1995 -.

2 – Il Comune di Tarquinia, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

3 – Con ordinanza 16.2.2006, n. 1085, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

4 – Nella pubblica udienza del 20.1.2011, il ricorso è stato introitato per la decisione.

5 – Si è già in precedenza rilevato che il ricorso in esame ha per oggetto l’ordinanza, identificata in epigrafe, con cui, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, si irroga la sanzione pecuniaria, in relazione ad una recinzione che sarebbe stata costruita in assenza di autorizzazione o D.I.A..

6 – Dalla documentazione in atti si desume che, contrariamente a quanto assunto a presupposto del provvedimento impugnato e confutato dal ricorrente, in riferimento alla recinzione contestata quest’ultimo ha previamente acquisito dal Comune di Tarquinia l’autorizzazione 29.3.1995, n. 441/1995.

Ne deriva che è smentito per tabulas il fondamento del predetto provvedimento e sussiste il dedotto travisamento dei fatti.

7 – La circostanza poi, desunta nell’ambito del giudizio dinanzi a questo T.A.R. n. 10330/2005, definito con sentenza 23.1.2007, n. 402, concernente l’ordinanza demolitoria relativa alla medesima opera, secondo cui sussiste una difformità nella lunghezza tra quanto assentito e quanto rinvenuto e contestato non vale a rendere legittimo il provvedimento impugnato, laddove, invece, si sostiene che mancherebbe del tutto il titolo abilitativo.

8 – In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza gravata, facendo, tuttavia, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione civica volesse adottare in relazione alla recinzione in questione.

9 – Con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico del Comune di Tarquinia, e vanno quantificati come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune di Tarquinia.

Condanna il Comune di Tarquinia alle spese di giudizio in favore del ricorrente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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