T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-02-2011, n. 1134 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il presente gravame si impugnano la comunicazione dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione contenuto nell’ordinanza n. 282/2005, nonché quest’ultimo provvedimento;

che preliminarmente deve considerarsi che, a seguito di decesso della ricorrente F.G., si sono costituite in giudizio le due nominate eredi;

che il ricorso non può essere disaminato nel merito, sussistendo una preclusione in rito;

che, infatti, come si desume in narrativa, l’ordinanza di demolizione, pure oggetto dello stesso, è stata notificata già in data 10.8.2005, mentre il gravame è stato notificato solo nel gennaio 2006;

Ritenuto:

che, tenuto conto della sospensione dei termini feriali per il periodo 1° agosto15 settembre, tale provvedimento si sarebbe dovuto impugnare, a pena di decadenza, entro il 14.11.2005, il che evidentemente non è stato fatto;

che l’atto lesivo sia rappresentato unicamente dalla predetta ordinanza, la cui impugnativa è chiaramente tardiva, mentre la comunicazione dell’avvenuto accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, ivi disposto, non abbia neppure carattere provvedi mentale, costituendo, appunto, una mera comunicazione di un effetto ex lege (art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001), integrato dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ed avendo, perciò, solo portata dichiarativa;

che ne derivi che il ricorso, con riguardo all’atto concernente l’accertamento dell’inottemperanza al suddetto ordine, sia inammissibile, per carenza di interesse;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.Lgs. n. 104/2010, nel corso dell’udienza pubblica, il difensore della parte ricorrente è stato informato della possibilità, per il Collegio, di porre a fondamento della propria decisione una questione in rito rilevata d’ufficio e che nulla ha osservato al riguardo;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia in parte irricevibile ed in parte inammissibile;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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