Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-01-2011) 10-02-2011, n. 4807

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

W.k., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 13.4.2010, con cui la Corte d’appello di Napoli,in parziale riforma della sentenza 9.12.2009 del Tribunale di Napoli, assolveva per insussistenza del fatto, il W. dal reato di cui al capo b) ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 come mod. dalla L. n. 189 del 2002) e riduceva la pena ad anni due di reclusione per il residuo reato di rapina aggravata in danno di B.K.W., concessa l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 equivalente alla contestata aggravante.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) il ricorso era da ritenersi tempestivo, posto che non era stato ancora notificato l’avviso di deposito della sentenza il cui dispositivo era stato letto al termine della udienza, allorchè l’imputato detenuto era stato nuovamente tradotto presso la Casa circondariale e tenuto conto, inoltre, della mancata traduzione della sentenza nella lingua madre dell’imputato;

2) manifesta illogicità della motivazione sul diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 c.p., n. 4, sulla sola aggravante delle più persone riunite;

3) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte territoriale non aveva concesso la sospensione condizionale della pena in quanto nel decreto del Questore l’imputato viene indicato con un alias sicchè non era possibile accertarne i precedenti penali; la Corte d’appello avrebbe potuto acquisire il certificato del casellario giudiziale intestato a " W.K." (come "alias" indicato); peraltro, dai cd. precedenti dattiloscopici non emergeva nulla a carico dell’imputato se non la identificazione al momento del suo respingimento e, comunque, il GIP aveva posto la incensuratezza del W. a fondamento della concessione delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Nell’intestazione della sentenza impugnata e nel verbale di causa l’imputato risulta indicato come "detenuto, presente" sicchè non occorreva la notificazione dell’avviso di deposito della sentenza.

Nel caso si sentenze pronunciate in primo grado o in grado di appello a seguito di giudizio abbreviato è facoltà del giudice scegliere se dare lettura del dispositivo in udienza, come avvenuto nella specie, ovvero riservare la comunicazione della decisione e depositare la sentenza nel termine di legge .Nel primo caso opera una presunzione legale di conoscenza del suo contenuto sicchè il termine per impugnare comincia a decorrere, ex art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla data predetta; ove, invece, per l’assenza delle parti o per decisione del giudice, non viene data lettura del dispositivo, il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell’avviso.

La mancata traduzione della sentenza nella lingua madre dell’imputato non è, peraltro, causa di nullità della sentenza, incidendo solo sul differimento del decorso dei termini per l’impugnazione al momento in cui l’imputato abbia cognizione del contento della sentenza stessa (Cass. n. 6084/2009).

La doglianza sub 2) è del tutto generica, come tale inammissibile, in difetto di specificazione delle ragioni che avrebbero dovuto comportare il giudizio di prevalenza delle attenuanti sull’aggravante contestata. Quanto alla terza censura si osserva che spettava all’imputato provare il proprio stato di incensuratezza, non avendo il giudice di appello potuto accertare i precedenti penali in quanto l’imputato era indicato con un alias; inoltre, la sospensione condizionale della pena nell’atto di appello risulta richiesta del tutto genericamente.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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