Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-01-2011) 10-02-2011, n. 4806

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 23.3.2010, con cui la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza 13.10.2009 del Tribunale di Roma, rideterminava la pena inflitta al C. nella complessiva misura di quattro anni, un mese di reclusione ed Euro 1.300,00 di multa, applicata la continuazione tra i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma in data 20.11.2008 ed i fatti di cui al presente processo, relativi ai reati, unificati dalla continuazione, di rapina aggravata e lesioni aggravate (capi a e c).

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.; la Corte territoriale, da un lato, aveva dato atto della incompatibilità di detta attenuante con il numero delle persone, alcune delle quali minorenni,la cui volontà criminosa sarebbe stata rafforzata dalla maggiore età del C. e, dall’altro,ne aveva escluso il ruolo marginale, dando per certa la menomazione fisica dello stesso a causa di una frattura scomposta alla spalla destra, circostanza che, come riferito dalla persona offesa, escludeva che l’imputato fosse l’autore materiale della condotta criminosa.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La censura proposta, sotto il profilo apparente del vizio di motivazione, prospetta, in realtà, una valutazione di merito alternativa, non consentita in sede di legittimità, posto che il diniego dell’ attenuante ex art. 114 c.p., risulta adeguatamente motivato con riferimento alla violenza di gruppo posta in essere nella specie ed alla maggiore età del C. "che ha rafforzato, nei confronti dei minori concorrenti, la volontà criminosa". Tale valutazione è, peraltro, esente da contraddittorietà, laddove la Corte territoriale ha ribadito la insussistenza di detta attenuante, pur dando per ammesso che l’imputato stesso non avesse usato violenza fisica nei confronti della parte offesa "per la sua asserita menomazione fisica".

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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