Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6540

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Svolgimento del processo

O.C., nella qualità di curatore speciale dei due fratelli minori M. e R.A., ha proposto al Tribunale di Termini Imerese domanda di risarcimento dei danni subiti dai minori a causa di un incidente stradale occorso il (OMISSIS), mentre erano trasportati sull’automobile condotta dalla madre, O.F., e di proprietà del padre, R.A.. La conducente aveva perso il controllo dell’autovettura, che era uscita di strada, rovesciandosi.

E’ stata evocata in giudizio anche la compagnia assicuratrice, s.p.a.

Vittoria Assicurazioni, che ha resistito alle domande, mentre gli altri convenuti sono rimasti contumaci.

La O. ha reso interrogatorio formale, ammettendo la sua responsabilità.

Con sentenza depositata il 29.1.2004 il Tribunale ha condannato la O. al risarcimento dei danni, assolvendo le altre parti, in quanto ha ritenuto che la confessione resa dalla conducente fosse vincolante solo nei suoi confronti e che l’incidente si sia verificato a causa di un malore occorso alla conducente medesima, quindi a caso fortuito, del quale non risponde la compagnia assicuratrice.

Con sentenza 2 ottobre – 6 novembre 2008 n. 1442 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado.

O.C., quale curatore speciale di R.A., e R.M., divenuto maggiorenne, hanno proposto due motivi di ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

Rimessa la causa alla decisione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., il Collegio ha rinviato la causa alla pubblica udienza.

R.A., divenuta maggiorenne, ha depositato memoria con allegata procura notarile al difensore.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello – dopo avere premesso che le dichiarazioni confessorie rese da uno dei condebitori solidali debbono essere liberamente valutate dal giudice con riguardo a tutti i condebitori, non solo con riguardo ai non confitenti – ha ciò nonostante rigettato l’appello, confermando la condanna della sola O..

3.- Con il secondo motivo denunciano violazione dell’art. 2697 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha assolto il R. e la compagnia assicuratrice in mancanza di ogni prova del caso fortuito, cioè del fatto che la O. ebbe a perdere il controllo dell’autovettura a causa di un malore: prova il cui onere era a carico delle parti convenute.

4.- I motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata ( D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27).

4.1.- Quanto al primo motivo, manca un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui la si ritiene inidonea a giustificare la soluzione adottata (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Va soggiunto peraltro che le censure del ricorrente non investono la ratio decidendi della sentenza impugnata e risultano irrilevanti, quindi inammissibili, anche sotto questo profilo.

La Corte di appello ha posto a fondamento della decisione non la dichiarazione confessoria resa dalla O., ma la circostanza che quest’ultima non ha proposto impugnazione contro la sentenza di primo grado, nella parte in cui le ha attribuito la responsabilità dell’incidente.

Nè altri ha impugnato la sentenza di primo grado sotto il medesimo aspetto, in quanto gli appellanti hanno solo chiesto di estendere la condanna alla compagnia assicuratrice.

Su questo punto avrebbero dovuto essere focalizzate le censure.

4.2.- Il secondo motivo è inammissibile poichè la proposizione enunciata come quesito di diritto è talmente generica da doversi equiparare alla totale mancanza del quesito ("Dica la Corte se risulta violato l’art. 2697 cod. civ. e quale è, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il principio di diritto al quale il giudice di merito dovrà attenersi").

La formulazione del quesito è stata in realtà rimessa alla Corte, contrariamente a quanto dispone l’art. 366 bis cod. proc. civ., che demanda al ricorrente il compito di formulare specificamente il principio di diritto che chiede venga affermato, in luogo di quello enunciato dalla sentenza impugnata, con riferimento alla concreta fattispecie, sì da consentire alla Corte di cassazione di formulare, con la sua decisione, un principio di diritto applicabile anche ai casi simili a quello in esame (cfr sulle modalità di formulazione del quesito di diritto cfr., fra le tante, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

5.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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