Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-01-2011) 10-02-2011, n. 4804

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

T.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 15.3.2010, con cui la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 8.4.2009 del Tribunale di Latina che aveva condannato il T., concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 900,00 di multa, per i reati, unificati dalla continuazione, di cui all’art. 81 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3 e art. 56, art. 628 c.p., commi 1 e 3.

Il ricorrente deduceva:

1) difetto e contraddittorietà di motivazione, per avere la Corte territoriale fondato la responsabilità dell’imputato sulle ricognizioni fotografiche effettuate durante le indagini preliminari, senza tener conto che la persona offesa, G.V.H., durante l’istruttoria dibattimentale di primo grado non aveva riconosciuto il T. e che l’altra persona offesa, C. C., non aveva saputo indicare l’altezza dell’imputato nè le caratteristiche del motorino utilizzato dall’imputato; peraltro la individuazione fotografica non poteva costituire prova a carico dell’imputato ed era comunque inutilizzabile,ai sensi dell’art. 191 c.p.p.;

2) difetto, apparenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza posto che non si era tenuto conto della giovane età dell’imputato, appena diciannovenne e gravato da un solo precedente per tentato furto;

3) motivazione illogica ed apparente in relazione al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, considerata il profitto della rapina, ammontante a soli Euro 55,00.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente ripropone questioni già esaminate dalla Corte territoriale e disattese con corretta e logica motivazione, come tale, incensurabile in sede di legittimità. E’ stato dato conto, infatti, delle "sicure e ripetute ricognizioni fotografiche di entrambe le pp.oo., effettuate dopo la coincidente descrizione dell’imputato, quale autore materiale dei fatto, su un congruo numero di foto similari ed è stato pure rilevato, in aderenza alla giurisprudenza in materia della S.C., come citata nella sentenza impugnata, della rilevanza probatoria del riconoscimento fotografico, trattandosi di accertamento di fatto, utilizzabile in virtù del principio di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. La congruità della pena e la conferma del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche alle contestate aggravanti, è stato pure adeguatamente motivato in relazione alla gravità del fatto ed al precedente penale specifico sicchè, sul punto, non è consentita una diversa valutazione del Collegio.

La terza doglianza, sotto il profilo apparente del vizio di motivazione, prospetta, in realtà, una valutazione di merito alternativa in ordine alla speciale tenuitità del danno, rapportato, correttamente, dai giudici di appello non solo al danno alla cosa; ma anche al danno alla persona derivante da un’azione criminosa "particolarmente violenta e concertata".

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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