T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-02-2011, n. 1145 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che analoghi provvedimenti sono stati annullati da questa Sezione, con sentenze peraltro passate in giudicato (cfr. T.A.R. Lazio, II Sezione, 28 luglio 2009 n. 7641), in ragione del condivisibile rilievo per cui i provvedimenti di riscossione di cui è questione per il raggiungimento del minimo garantito non avrebbero potuto essere adottati prima della definizione delle cd. misura di salvaguardia, con conseguente accoglimento anche del presente ricorso ed annullamento degli atti con lo stesso impugnati;

Ritenuto che sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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