Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6538 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.G. e M.C. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Bassano del Grappa la società Centro Fondo Enego Marcesina srl affinchè venisse dichiarata la risoluzione per fatto e colpa di quest’ultima dell’accordo transattivo datato 10/1/1991 intercorso tra te parti avente ad oggetto un progetto di un tracciato delle piste da sci di fondo alternativo a quello esistente con risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

La società convenuta si costituiva proponendo domanda riconvenzionale per la risoluzione del medesimo accordo transattivo, previo accertamento dell’inadempimento per fatto e colpa degli attori, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti.

Il Tribunale dichiarava la risoluzione dell’accordo per colpa del Centro Enego Marcesina srl con decisione confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza del 15-11-2007.

Proponeva ricorso per cassazione il Centro Fondo Enego Marcesina srl con unico articolato motivo.

Resistevano con controricorso G.A. e C.M..
Motivi della decisione

Preliminare è l’esame della eccezione proposta dai resistenti di nullità del mandato perchè sottoscritto da T.F. in proprio e non quale rappresentante del Centro Fondo Enego Marchesina.

Tale eccezione è infondata in quanto dall’intestazione del ricorso per cassazione proposto dalla società risulta che T.F. riveste la qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.nte della società Centro Fondo Enego Marcesina srl e di conseguenza non vi è alcuna incertezza sulla persona del conferente e sulla qualità in base alla quale è stata rilasciata la procura in calce al ricorso sottoscritto dallo stesso T.F., consentendo ogni indagine sull’esistenza in capo al medesimo dei necessari poteri rappresentativi Con l’unico motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 1453 e 1965 c.c. ed omessa e viziata motivazione sul punto. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito al Centro Fondo Enego Marchesina s.r.l. la responsabilità per l’inadempimento dell’accordo transattivi del 10-1-91 in quanto non aveva tenuto conto che il Centro già nella primavera del 91 aveva proposto progetti alternativi, risultando invece che furono i proprietari dell’albergo (OMISSIS) ad ostacolare la tempestiva approvazione degli elaborati di variante ed ai quali doveva attribuirsi la esclusiva responsabilità dell’inadempimento.

Alla conclusione del motivo la ricorrente formulava il seguente quesito: "se, nei contratti sinallagmatici a prestazioni corrispettive, in assenza di alcun termine contrattuale stabilito dalle parti che gradui temporalmente l’adempimento dell’una prestazione rispetto all’altra, …..l’adempimento della prestazione assunta da una parte debba considerarsi giuridicamente antecedente l’adempimento dell’obbligazione assunta da controparte, …… ovvero se le obbligazioni di entrambe le parti debbano invece considerarsi sullo stesso piano giuridico per cui l’inadempimento dell’una legittimi la sospensione dell’adempimento della controprestazione in capo all’altra parte contrattuale".

Il ricorso è inammissibile.

Infatti sotto l’apparente denunzia di vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione, la società ricorrente chiede a questa Corte un diverso esame ed una diversa valutazione del materiale probatorio per giungere ad una decisione alternativa a quella motivatamente fatta propria dal primo giudice, valutazioni di merito che sono precluse a questa Corte di legittimità.

I giudici di merito hanno accertato che in base all’accordo oggetto del procedimento l’onere primario di attivarsi prima della stagione invernale 91/92. con la presentazione di un progetto di variante al percorso fino a quel momento utilizzato, gravava proprio sul Centro Fondo Enego Marcesina; che il Centro aveva presentato il progetto solo in data 16-10-92 trascorsa la stagione invernale; che gli impegni dei gestori dell’albero (OMISSIS) di partecipare alla spese per il nuovo tracciato sorgevano dopo la presentazione a l’approvazione del nuovo progetto.

Della linea argomentativa così sviluppata, la società ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, ma chiede a questa Corte un’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito,mentre questi risultano logici e congruamente motivati.

Il motivo formulato è parimenti inammissibile in quanto non è adeguato al contenuto del decisum, muovendo dalla prospettazione di un accordo sinallagmatico privo di un termine che gradui temporalemnte l’adempimento delle parti, senza riferimento al contenuto della decisione, che ha accertato una scansione temporale degli adempimenti collegata alla necessità logica che l’adempimento relativo alla progettazione della nuova strada preceda quello del pagamento delle spese per la costruzione della strada stessa. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali del grado.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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