T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-02-2011, n. 1131 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I. Con deliberazione n.215 del 17.3.1989, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n.79 del 7.6.1989, la Giunta Municipale del Comune di Palestrina stabiliva di istituire un servizio di autolinee urbane di collegamento dal centro abitato a varie località del territorio comunale.

Co deliberazione n.532 del 15.6.1993 la Giunta municipale approvava il relativo bando di gara.

Alla gara partecipavano quattro ditte, fra le quali la società ricorrente.

Dopo la presentazione delle offerte, l’Amministrazione comunale si avvedeva di alcune mancanze nelle offerte presentate dalla candidate e soprattutto della difformità delle stesse dalle prescrizioni stabilite nella Conferenza di servizi del 17.9.1993.

In base a tale rilievo, l’Amministrazione cercava dapprima di far integrare le offerte; e, successivamente – melius in re perpensa – si determinava (con la deliberazione di GM n.1973 del 20.12.1993), nel senso di non procedere all’aggiudicazione, di annullare l’intero procedimento in corso e di indire (con la deliberazione di C.C. n. 68 del 21.12.1993) una nuova gara per mezzo di un nuovo bando (simile a quello precedente, ad eccezione che per le modifiche derivanti dalle prescrizioni formulate dalla predetta Conferenza di servizi).

Le modifiche apportate al bando connotano la procedura concorsuale come una vera e propria gara nuova e differente dalla precedente.

Nel nuovo bando venivano infatti richiesti:

– un dettagliato programma di esercizio volto ad evidenziare i turni delle macchine e del personale;

– l’indicazione dell’anno di prima immatricolazione dei veicoli (al fine di rendere comparabili offerte con costi maggiori per un alto peso degli ammortamenti dei veicoli e quelle con costi minori con ammortamenti trascurabili);

– l’indicazione della eventuale dotazione di apparecchiature per la vidimazione;

– la prescrizione del tipo di veicoli utilizzabili.

La modifica più consistente del nuovo bando riguardava la c.d. "percorrenza", fissata nella misura di Km 154,635 per quattro linee nel primo bando; e nella diversa misura di Km 93.635 per sole tre linee nel secondo bando.

Ma la ricorrente è insorta contro tali determinazioni e con il ricorso n.3974 del 1994 le ha impugnate.

Nel chiederne l’annullamento, per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna, lamenta tanto la illegittimità della delibera di GM n.1073 del 2012.1993 per violazione della L.n.241/1990 e della L. n.142/1990; quanto la illegittimità della delibera di C.C. n.68 del 21.12.1993 per violazione dell’art.29 del DM 8.10.1955 ed per eccesso di potere sotto vari profili.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n.1132 del 4.5.1994, questo TAR ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

II. In pendenza del giudizio di cui sopra veniva celebrata la nuova gara e con delibera n.728 del 18.7.1994, la Giunta municipale approvava i verbali della Commissione ed affidava in via provvisoria il servizio all’aggiudicataria (la ditta Autotrasporti F.lli Cilia s.n.c.).

Con il ricorso n.6910 del 1994 la ricorrente ha impugnato anche tale provvedimento.

Nel chiederne l’annullamento ne lamenta la illegittimità derivata dai provvedimenti già impugnati con il precedente ricorso.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza anche di tale secondo ricorso.

III. All’udienza del 9.12.2010, uditi i Difensori delle parti indicati nell’apposito verbale, entrambe le cause sono state poste in decisione.
Motivi della decisione

1. In considerazione della connessione soggettiva ed oggettiva dei ricorsi in esame – e del rapporto di pregiudizialità intercorrente fra essi – se ne dispone la riunione perché vengano trattati e decisi congiuntamente.

2. Il ricorso n.3974/2004 è infondato.

2.1. Con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta la illegittimità della deliberazione n.1073 del 20.12.1993 della Giunta Municipale, per violazione dell’art.14 della L. n.241 del 1990 e dell’art.29 del DM 8.10.1955 n.1141, deducendo che la Conferenza di servizi avrebbe dovuto essere convocata prima dell’avvio del procedimento (e comunque prima della pubblicazione del bando); e che essa avrebbe dovuto essere convocata d’intesa con gli Ispettorati compartimentali o con gli Uffici distaccati della Motorizzazione Civile.

L’articolata doglianza non merita accoglimento.

2.1.1. Quanto al primo profilo di doglianza, pur se esso appare sé astrattamente condivisibile, la ricorrente non spiega per quale ragione giuridica l’Amministrazione:

– non possa procedere in autotutela alla correzione o alla rettifica, nell’interesse pubblico, di un bando ritenuto illegittimo (o impreciso);

– né possa, prima dell’aggiudicazione di un servizio, rinnovare una procedura di gara ove vi sia la necessità di modificare – per obiettive, sopravvenute esigenze di carattere tecnico – il complesso delle prestazioni richieste (e rettificare, in conseguenza, la stessa struttura del bando).

Ed invero ciò è quanto è avvenuto nella fattispecie.

La Conferenza di servizi, per quanto tardivamente convocata, aveva formulato alcune prescrizioni ritenute fondamentali per la migliore organizzazione del servizio e per una più analitica valutazione delle offerte. E d’altra parte queste ultime si erano rivelate – tutte – inadeguate e non agevolmente (né obiettivamente) valutabili (in base a parametri certi ed obiettivi) proprio in quanto non conformi alle predette prescrizioni.

A ciò si aggiunga che prima dell’aggiudicazione, avendo meglio valutato le esigenze e gli oneri finanziari, l’Amministrazione si era determinata nel senso di "ridurre" l’entità del servizio, sicchè è evidente che occorreva annullare il precedente bando e formularne uno del tutto nuovo, che descrivesse con precisione le prestazioni richieste (oltreché le modalità di espletamento dello stesso ritenute essenziali).

2.1.2. Anche il secondo profilo di doglianza non è condivisibile.

Né l’art.14 della L. n.241/1990, né l’art.29 del DM 8.10.1955 prescrivono la necessaria presenza di tutte le Autorità amministrative indicate dalla ricorrente alla Conferenza di servizi, essendo sufficiente convocarle, ciò che nella fattispecie è avvenuto (come è agevole verificare alle lettere loro inviate).

Quanto poi alla partecipazione della Motorizzazione Civile al procedimento, risulta in atti non soltanto che la stessa era stata convocata, ma che il parere dalla stessa espresso è stato acquisito proprio dalla Conferenza di servizi.

2.2. Con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta l’illegittimità della deliberazione di C.C. n.68 del 21.12.1993 per eccesso di potere per illogicità della motivazione, deducendo che le modifiche apportate al bando non corrispondono alle prescrizioni formulate in sede di conferenza di servizi.

La doglianza non merita accoglimento.

Com’e" agevole constatare dalla lettura del verbale delle conferenze di servizio tenute il 13.9.1993 ed il 17.9.1993, le osservazioni e le modifiche suggerite in conferenza di servizio sono state recepite, tutte, dalla delibera impugnata.

Ed il fatto che in sede di riformulazione del bando e di rinnovazione della procedura, l’Amministrazione abbia introdotto anche ulteriori prescrizioni è, all’evidenza, irrilevante (rientrando ciò nei suoi poteri).

3. Anche il ricorso 16910/1994 è infondato.

Con esso la ricorrente lamenta la "illegittimità derivata" della delibera di aggiudicazione del servizio (a seguito della nuova gara), dalla illegittimità dei provvedimenti impugnati con il primo (e precedente) ricorso.

E’ agevole osservare che una volta "caduta" l’ipotesi di illegittimità degli atti presupposti testè indicati, "cade" conseguentemente ed automaticamente – di riflesso – anche la censura in questione.

E con essa l’intero ricorso.

4. In considerazione delle superiori osservazioni, i ricorso vanno riuniti e respinti entrambi.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi in epigrafe e li respinge entrambi.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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