Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6536 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il dottor D.M.A. e la Fondazione Giovanni Pascale per sentirli condannare al risarcimento dei danni da lei subiti a causa di un errore diagnostico, quantificati in L. un miliardo o di altra somma da determinare.

Deceduta l’attrice nel corso del giudizio di primo grado il procedimento era riassunto dagli eredi M.M., Me.

M.L. e M.P..

Il Tribunale rigettava la domanda, con compensazione delle spese.

Gli eredi proponevano appello che veniva respinto dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 10-4-2007.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione M. M. con un solo articolato motivo con cui denunziava insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Si difendevano con controricorso il dottor D.M. e la Fondazione Pascale.

Presentavano memoria ex art. 378 c.p.c. M.M. e d.M. A..
Motivi della decisione

Preliminarmente deve osservarsi che, pur essendo indiscutibilmente fondato il rilievo formulato dal resistente D.M. con riguardo alla mancata partecipazione al giudizio degli altri eredi di C. L., litisconsorti necessari per ragioni processuali, il rispetto del primario principio della ragionevole durata del processo in presenza di una evidente ragione di inammissibilità del ricorso, quale si rileva nel caso di specie, impone invero di definire con immediatezza, attraverso la necessaria pronunzia di inammissibilità, il ricorso stesso senza che si debba pervenire allo stesso esito definitorio dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 2010.

Il ricorso è inammissibile in quanto sotto l’apparente denunzia di vizio di motivazione in realtà chiede a questa Corte di valutare in modo diverso da quello fatto proprio dai giudici di merito le risultanze probatorie, per adottare una ricostruzione del fatto in contrasto con quella motivatamente ritenuta dai giudici di merito.

Tale valutazione è preclusa a questa Corte di legittimità in presenza di una ricostruzione dei fatti sorretta, come nel caso di specie, da motivazione logica e non contraddittoria.

Inoltre il ricorso, soggetto alla disciplina dell’art. 366 bis c.p.c. vigente all’epoca del deposito della sentenza di Appello, è completamente privo del momento di sintesi con la chiara indicazione delle ragioni per cui si ritiene omessa,insufficiente o illogica la motivazione.

In considerazione dell’oggetto della controversia, si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *