Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6530 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che nel corso di un sinistro stradale P.T. subì danni alla vettura e P.C., trasportata sulla stessa vettura, subì danni alla persona; essi citarono in giudizio per il risarcimento la R. (proprietaria della vettura investitrice) e, sul presupposto che quest’ultima automobile non fosse assicurata per la R.C., la Ass.ni Generali spa, quale impresa designata;

il primo giudice estromise dal giudizio la compagnia, ritenendo non provato che la vettura investitrice non fosse assicurata;

la sentenza è stata confermata dal Tribunale di Napoli;

propongono ricorso per cassazione i P. a mezzo di un solo motivo, risponde la compagnia con controricorso;

osserva che:

l’unico motivo, che impugna la sentenza per vizi della motivazione, è in parte inammissibile (laddove tende ad ottenere, in sede di legittimità, un nuovo e diverso accertamento del fatto) ed in parte infondato, considerato che la sentenza stessa argomenta in maniera congrua e logica in ordine alla mancata prova della mancanza d’assicurazione da parte della vettura investitrice;

il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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