Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6528 Padroni e committenti Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Una grossa quercia, a seguito di un temporale, s’abbatte su un cavo della linea telefonica aerea che, per il peso, flette verso terra. I P., proprietari del fondo, incaricano il M. dell’abbattimento della pianta. Il cavo, liberato dal peso, fa l’effetto di una fionda, scagliando un pezzo del tronco in aria. Il pezzo tagliato, cadendo al suolo, colpisce la persona di P. M. che, per le gravi lesioni subite, muore.

I congiunti della vittima citano in giudizio il M., il quale è condannato dal primo giudice come esclusivo responsabile dell’accaduto. La Corte d’appello di Roma, ritenuto essersi verificata l’ipotesi dell’art. 2050 c.c. (ma non quella dell’art. 2049 c.c.), parzialmente riformando la prima sentenza, ritiene responsabile il M. per il 40%, ponendo l’altra parte di responsabilità a carico della vittima.

Propone ricorso per cassazione il M. a mezzo di tre motivi.

Rispondono con controricorso il P. e la D., i quali propongono ricorso incidentale a mezzo di tre motivi.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale sostiene che la sentenza avrebbe errato nel ritenere sussistente il nesso eziologico tra la condotta lesiva e l’evento in applicazione dell’art. 2050 c.c., prescindendo dal suo concreto accertamento. Afferma che la condotta omissiva imprudente del danneggiato e dei suoi congiunti avrebbe creato un’elevata situazione di pericolo ed andrebbe qualificata come antecedente autonomo e sufficiente a produrre l’evento.

Il secondo motivo censura la sentenza per avere ingiustamente escluso l’applicabilità della disposizione dell’art. 2049 c.c., sul presupposto che non era stato accertato alcuno stabile vincolo di subordinazione tra il M. ed i P.. Sostiene che, invece, per l’applicabilità della menzionata disposizione è sufficiente un rapporto di dipendenza anche temporaneo ed occasionale.

Il terzo motivo, sotto il profilo della violazione dell’art. 1227 c.c., sostiene che il giudice avrebbe dovuto accertare che l’evento non si sarebbe verificato senza la condotta negligente della vittima (l’omessa recisione del cavo d’acciaio prima di procedere al taglio della quercia; l’essere rimasta spettatrice al taglio, pur nella consapevolezza del pericolo esistente).

Il primo motivo del ricorso incidentale censura la sentenza per non avere valutato: che era stato lo stesso M. ad invitare il P. a prestargli aiuto; che il primo s’era presentato tre ore dopo all’appuntamento concordato con il secondo e, non avendolo trovato, aveva deciso autonomamente di procedere al taglio dell’albero; che la vittima non aveva preso parte ai fatti antecedenti il taglio, sicchè non aveva colpa nell’accaduto; che il M. s’era avventurato in un’operazione che non era alla sua portata.

Il secondo motivo censura la sentenza per avere attribuito alla vittima il concorso di colpa nella produzione dell’evento.

Il terzo motivo censura la sentenza per avere attribuito alla vittima un grado di colpa prevalente rispetto a quella attribuita al danneggiante.

I motivi primo e terzo del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove chiedono al giudice di legittimità una nuova valutazione degli elementi probatori emersi dall’istruzione è dunque, un nuovo e diverso giudizio sul merito della causa. Sono infondati laddove censurano violazioni di legge e vizi della motivazione, posto che il giudice ha fatto corretta applicazione delle disposizioni normative di riferimento ed ha motivato in maniera congrua e logica in ordine a tutte le circostanze di causa.

Un discorso a parte deve farsi quanto al secondo motivo del ricorso principale, che, come s’è visto, censura la violazione dell’art. 2049 c.c.. Il ricorrente, nel sostenere l’applicabilità di questa disposizione, censura il punto della sentenza in si afferma che essa sarebbe inapplicabile per non essere emerso alcun vincolo di subordinazione tra il M. ed i fratelli P., nè un potere di direzione e vigilanza da parte di questi sul primo.

Sicuramente l’affermazione della sentenza deve essere corretta, in quanto essa, benchè sia sul punto erroneamente motivata in diritto, ha reso un dispositivo conforme a diritto ( art. 384 c.p.c., u.c.).

E’, infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio in ragione del quale, per la sussistenza della responsabilità dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2049 c.c., non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell’illecito siano legate all’imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell’organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell’imprenditore (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 21685/05). Nella specie, non v’è dubbio che il M. agisse occasionalmente per conto dei P. e sotto la loro vigilanza, sicchè, da questo punto di vista (quello fatto proprio dal ricorrente) non vi sarebbe ragione per escludere l’applicabilità della speciale responsabilità in questione.

Il ricorrente, nell’invocarne l’applicazione, non porta il proprio discorso all’esito finale. Tuttavia, deve ritenersi che egli intenda sostenere che per la propria (del M.) attività illecita di preposto debba rispondere il preponente (il P.); sicchè, in ultima analisi, quest’ultimo (la vittima) sarebbe responsabile del danno a sè stesso cagionato.

In altri termini (si crede di capire) questa tesi porterebbe a concludere circa l’inesistenza stessa dell’illecito.

La tesi non è, però sostenibile, non per la ragione (come s’è visto prima) affermata in sentenza, ma perchè la sfera d’applicabilità della disposizione dell’art. 2049 c.c., coinvolge i danni arrecati dal commesso ai terzi e non quelli dal commesso arrecati a sè stesso o al committente.

Come ha osservato più recente dottrina, la responsabilità dell’art. 2049 c.c., trova il suo collegamento con le responsabilità previste dagli artt. 2050 a 2054 c.c., (piuttosto che con quelle di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c., come ritenevano i tradizionali autori): sono tutte ipotesi in cui il danno è causato da un bene che si trova in particolare relazione col soggetto medesimo, oppure da un’attività direttamente svolta o esercitata a mezzo di un’entità strumentale inanimata (cosa), animale, umana (preposto).

Quella che oggi, abbandonando i termini arcaici utilizzati dal legislatore, viene definita responsabilità institoria trova la sua fonte in un rapporto dal quale nasce l’obbligazione e la giustificazione del trasferimento del costo del danno in capo al preponente; essa è una forma di responsabilità diretta (in quanto fondata sull’uso strumentale della persona altrui) che consente il realizzarsi dell’equilibrio tra l’utilità d’impresa conseguita e l’esposizione di fronte ai terzi per il rischio derivante dal processo necessario per conseguirla ed, in tal senso, prescinde del tutto dalla culpa in vigilando o in eligendo (la dimostrazione della cui assenza non esime dalla responsabilità in questione).

Il quest’ordine di idee, la disposizione normativa in esame esplica la sua funzione in favore dei terzi che siano stati lesi dal fatto illecito del preposto, mentre non è applicabile nei casi in cui il danneggiato sia il preposto stesso o, addirittura, il preponente.

In conclusione, deve affermarsi il principio di diritto in ragione del quale, la responsabilità posta dall’art. 2049 a carico dei padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio della incombenze a cui sono adibiti trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito del domestico o del commesso, ma non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che quest’ultimo abbia, con la sua condotta, procurato al committente oppure a se stesso.

I ricorsi devono essere, dunque, respinti, con conseguente, totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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