Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6527 Padroni e committenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il V., dipendente del Comune di Villamar, sostenendo di essere caduto da un motocarro di proprietà dell’ente, guidato dal M. ed assicurato dalla Assicurazioni Generali, citò in giudizio il Comune, il M. e la compagnia per il risarcimento del danno subito alla persona.

La domanda è stata respinta dal tribunale di Cagliari con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello, la quale, escluso che nell’atto introduttivo l’infortunato avesse inteso invocare l’ipotesi dell’art. 2049 c.c. (bensì quella dell’art. 2054 c.c. con riferimento ad una sconnessione del manto stradale), ha ritenuto che l’incidente s’era verifi-cato per sola colpa del V. stesso, che era sceso dal cassone del mezzo ancora in movimento.

L’infortunato propone ricorso per cassazione a mezzo i due motivi.

Rispondono con controricorso il Comune di Villamar e la Assicurazioni Generali. Quest’ultima propone anche ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. siccome proposti contro la medesima sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale censura la sentenza per violazione dell’art. 2049 c.c., in relazione al punto della sentenza in cui s’esclude che il danneggiato abbia agito ai sensi della citata disposizione.

Il motivo è inammissibile, in quanto discute in ordine all’interpretazione della domanda senza impugnare la sentenza per violazione dei canoni ermeneutici legali e senza neppure trascrivere (in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso) i brani dell’atto introduttivo e degli altri atti dai quali si dovrebbe desumere la fondatezza della questione, in ordine alla quale il giudice ha reso una diffusa e logica motivazione.

Il secondo motivo, che censura la sentenza per vizi della motivazione, è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile laddove il ricorrente tende, in concreto, ad ottenere in sede di legittimità una nuova valutazione del merito della controversia; è infondato in quanto la sentenza ha compiutamente motivato in ordine al fatto ed ai profili della responsabilità ex art. 2054 c.c..

Il ricorso principale deve essere, dunque, respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato. Vi sono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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