Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 10-02-2011, n. 5073 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9/11/2009 il G.U.P. del Tribunale di Prato applicava a C.F., imputato in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), la pena di mesi quattro di arresto ed Euro 2000 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena.

Avverso tale statuizione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze proponeva ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui era omessa la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

La difesa dell’imputato proponeva tempestiva memoria difensiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze denunzia l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, imposta, nella fattispecie di cui è processo, dall’art. 222 C.d.S..

Il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto, posto che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222 (c.d. Codice della Strada) prevede l’obbligo, senza spazio alcuno di discrezionalità, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con la sentenza di condanna per violazione di norme del D.Lgs. stesso, secondo quanto è reso evidente dalla lettera della legge che afferma "all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente…". L’obbligo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sussiste anche nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, come nella fattispecie di cui è processo, in quanto, benchè il patteggiamento si sostanzi nell’applicazione di una pena senza giudizio, esso postula pur sempre un accertamento limitato, basato sull’accordo delle parti e sulla verifica del giudice, donde la compatibilità con l’applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da legge speciali che, stante la loro natura amministrativa e atipica, non postulano un giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto, come appunto si verifica per la sospensione della patente di guida nella fattispecie di cui è processo.

A nulla rileva pertanto che la sanzione di che trattasi non abbia formato oggetto dell’accordo, trattandosi di atto dovuto e sottratto alla disponibilità delle parti. Ai sensi dell’art. 624 c.p.p. deve essere pronunziato annullamento della sentenza impugnata per la sola parte viziata dalla omissione fin qui evidenziata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Prato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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