T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 07-02-2011, n. 1166 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

depositato in data 2.4.2009, comunicato all’Amministrazione con biglietto di segreteria dell’8.4.2009, la ricorrente agisce in giudizio per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Comune resistente è stato condannato al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 1.181.119,35 oltre interessi legali dalla messa in mora, spese ed onorari, lamentando che l’Amministrazione non abbia corrisposto le somme di cui risulta debitrice nonostante la notifica dell’atto di precetto e ben due note di sollecito a provvedere inviati dal proprio difensore.

Con sentenza n. 10511/2009 il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto non risultava essere stato preceduto dalla previa e rituale notifica dell’atto di diffida e messa in mora prescritto dall’art. 90 r.d. 17 agosto 1907 n. 642.

Con sentenza n. 6782 del 5.9.2010 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullando con rinvio la sentenza, sulla base dell’atto di diffida rinvenuto nella documentazione prodotta dalla ricorrente, ordinando alla ricorrente la notifica del ricorso al Comune intimato.

A tale adempimento l’interessata ha provveduto depositando in data 11.10.2010 copia ritualmente notificata al Comune resistente – che tuttavia non si è costituito in giudizio – del ricorso introduttivo del giudizio, al quale, nel fascicolo originale di primo grado, risultavano allegati n. 15 documenti, corrispondenti a quelli indicati nell’elenco stilato dal ricorrente, ma non l’atto indicato dalla lett. b) atto di diffida; quest’ultimo, tuttavia, seppur privo di timbro dell’Ufficio ricevimento ricorsi – apposto unicamente sul ricorso introduttivo e sul fascicolo degli allegati – è da ritenersi acquisito in atti in virtù del giudicato formatosi sul punto.

Tanto chiarito sulle questioni preliminari, nel merito il ricorso risulta fondato.

La Sig.ra Crucianelli agisce in giudizio per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1886 del 2.5.2005 con cui la Corte di Appello di Roma ha condannato il Comune di Anguillara Sabazia a pagare, in suo favore, le somme in essa meglio precisate; divenuta definitiva avendo la Corte di Cassazione con sentenza n. 13415 del 2008 respinto il ricorso avverso la predetta sentenza.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, rappresentando di aver avviato la procedura per il pagamento delle somme in questione, iscrivendo le stesse nell’apposito capitolo di bilancio e provvedendo a recuperare le risorse necessarie mediante vendita dei beni del patrimonio immobiliare. Nonostante le predette precisazioni, la procedura di esecuzione della sentenza in parola non risulta a tutt’oggi essere stata conclusa dall’Amministrazione, non avendo la stessa rappresentato in merito alcunché.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Anguillara Sabazia di eseguire, entro il termine di giorni 180 dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento, il giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe.

Il Collegio ritiene necessario nominare, sin d’ora, il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, o di un funzionario dal predetto delegato con atto formale, il quale, nell’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’ente pubblico, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi giorni 90.

Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune resistente che vi ha dato causa, così come il compenso da corrispondere al commissario ad acta nel caso in cui la perdurante inerzia dell’ente ne imponga l’insediamento, determinato nella misura di euro 1.500/00.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda quater, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:

– dichiara l’obbligo del Comune resistente di eseguire, entro il termine di giorni 180 dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento, il giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe.

– in caso di persistente inadempimento nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario dal predetto delegato, il quale, entro i successivi giorni 90, provvederà ad eseguire il giudicato con le modalità e con il compenso specificate in motivazione;

– condanna il Comune resistente a pagare le spese di giudizio liquidate n ella misura di euro 1000/00 oltre IVA, CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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