Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 10-02-2011, n. 5025 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 luglio 2010 il Tribunale di Lecce applicava a M.A., imputato del delitto di cui al l’art. 73 d.PR. 309 del 1990 la pena di anni cinque di reclusione ed Euro 2667,00 di multa. Il Tribunale inoltre ordinava la confisca e distruzione di quanto in sequestro, ad eccezione dei telefoni cellulari e della tessera bancomat che dovevano essere restituiti all’imputato.

Avverso la decisione del tribunale il M. proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendone l’annullamento limitatamente al punto relativo alla confisca.
Motivi della decisione

M.A. ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ( art. 606 c.p.p., lett. b).

Violazione di legge in relazione all’art. 321 c.p.p., comma 3 bis.

Rilevava sul punto il ricorrente che la disposizione della sentenza relativa alla confisca era affetta da nullità assoluta perchè pronunciata in assenza dei presupposti richiesti dalla legge e, comunque, indeterminata e indeterminabile quanto al suo effettivo contenuto.

2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 240 c.p., in quanto il giudice di merito ha disposto genericamente la confisca omettendo qualunque motivazione, nonchè la mera indicazione del titolo per il quale la confisca era stata operata.

Il ricorso è fondato.

Con la sentenza impugnata il tribunale di Lecce aveva disposto a carico del ricorrente, indagato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, ad eccezione dei telefoni cellulari e della tessera bancomat.

Tale disposizione è assolutamente generica, in quanto non vengono assolutamente indicate le cose che, già sottoposte a sequestro ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, sono colpite dal provvedimento di confisca. Anzi sul punto la difesa del M. sostiene che il sequestro originariamente operato ex art. 321 ter c.p.p., avrebbe perso efficacia e che dunque nulla sarebbe stato in sequestro al momento della pronuncia della sentenza.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Lecce limitatamente alla disposta confisca.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio al Tribunale di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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