Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6520

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 22 maggio 1991 il Presidente del Tribunale di Paola emetteva decreto ingiuntivo 217 del 1991 per lo importo complessivo di L. 175.937.090 per prestazioni professionali eseguite dallo avv. G. U. in favore del cliente R.N.. Contro il decreto proponeva opposizione lo intimato ed il relativo procedimento si concludeva con ordinanza di accoglimento parziale della opposizione e la condanna del R. a pagare la minor somma di L. 82.669.165.

Entrambe le parti proponevano ricorso per Cassazione e questa con sentenza n. 625 del 22 gennaio 1994 accoglimento del ricorso principale per difetto di motivazione ha rinviato la causa ad altro giudice del tribunale di Paola.

2. Il Tribunale di Paola,a conclusione del giudizio di rinvio,con ordinanza del 19 luglio 1995 revocava il decreto ingiuntivo e condannava il R. a pagare a favore dell’avv. G. la somma di L. 41.109.100 oltre ad una quota pari al 50% delle spese del giudizio di merito e di rinvio liquidate in complessive L. 2.950.000 oltre accessori; compensava integralmente la parte restante delle spese del giudizio di rinvio e quelle del giudizio di cassazione.

3. Entrambe le parti impugnavano questa seconda ordinanza e la Corte di Cassazione con sentenza n. 1710 del 1998, riuniti i ricorsi, accoglieva il quarto motivo del ricorso principale, rigettando gli altri, ed accoglieva il secondo motivo del ricorso incidentale rigettando il primo, cassava la ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava anche per le spese al tribunale di Cosenza.

4. Nessuna delle parti riassumeva il predetto giudizio.

5. Con atto di precetto notificato il 7 aprile 2000 lo avv. G. intimava al R. di pagare la somma di L. 156.639.639 in forza del decreto ingiuntivo n. 217 del 1991 al quale era stata attribuita la esecutorietà con provvedimento del 28 febbraio 2000 per la mancata riassunzione nei termini dinanzi al tribunale di Cosenza, come disposto dalla Corte di Cassazione.

6. Avverso il predetto provvedimento di concessione della esecutorietà proponeva opposizione R. rilevando che valeva la ordinanza del tribunale di Paola del 19 maggio 1995 che aveva revocato il decreto, riducendo le somme a debito. Il Tribunale di Paola con provvedimento del 23 novembre 2000 ne disponeva la revoca.

7. Proponeva ancora ricorso per cassazione lo avv. G. e questa Corte, nel contraddittorio con l’altra parte, con sentenza del 2004 n. 2235 accoglieva il primo motivo del ricorso e cassava senza rinvio il decreto impugnato essendo stati con esso assunti provvedimenti che sarebbero spettati al giudice della esecuzione nello ambito degli specifici rimedi previsti dallo ordinamento.

8. Frattanto con ricorso in opposizione alla esecuzione depositato in cancelleria in data 8 gennaio 2001 e notificato con pedissequo decreto il R. chiedeva preliminarmente la sospensione della esecuzione per la inesistenza del titolo e nel merito il rigetto della azione per le prestazioni professionali, con la condanna dello avv. G. alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza al dovuto.

9. Il giudice della esecuzione del Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 1 del 2005 accoglieva la opposizione alla esecuzione e dichiarava il pignoramento immobiliare eseguito in danno dello opponente non supportato da titolo esecutivo.

10. La decisione era appellata dallo avv. G. che ne chiedeva la riforma – con le conclusioni precisate nel gravame, secondo cui il titolo esecutivo era costituito dallo originario decreto ingiuntivo del 1991 n. 217. Si costituiva tardivamente il R. e concludeva per il rigetto dello appello.

11. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 4 novembre 2008 rigettava lo appello e confermava la sentenza del Tribunale, e compensava tra le parti le spese del grado.

12. Contro la decisione ricorre lo avv. G. deducendo tre motivi di censura,illustrati da memoria: resiste la controparte con controricorso e memoria.
Motivi della decisione

13. Il ricorso non è meritevole di accoglimento essendo inammissibile in relazione alla inidonea formulazione dei quesiti in relazione alla statuizione rescindente della Cassazione che vincola come decisum le parti contro cui è stata pronunciata, specie quando cassa senza rinvio ai sensi dello art. 382 c.p.c..

14. PER CHIAREZZA ESPOSITIVA si offre dapprima una sintesi descrittiva dei tre motivi del ricorso, ed a seguire la loro confutazione in punto di diritto.

14.A. SINTESI DESCRITTIVA. Nel primo motivo del ricorso si denuncia error in iudicando e vizio della motivazione per violazione dello art. 360, nn. 3 e 5 della Cassazione in relazione agli artt. 653, 393, 310 e 615 c.p.c. con la formulazione del seguente quesito di diritto: "valuti la Corte se a seguito della mancata riassunzione del giudizio di rinvio ad altro giudice, successivamente ad una pronuncia di cassazione, si estingue il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva".

Nel secondo motivo del ricorso si deduce ancora la violazione dello art. 360 C.P.C., n. 3 in relazione all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., nonchè in relazione agli artt. 474 e 615 c.p.c. con la formulazione del seguente quesito "valuti la Corte se a seguito della decisione con la quale si dichiara la estinzione del giudizio, se non espressamente impugnato, acquista autorità di cosa giudicata in suscettibile di essere successivamente sindacata dal giudice della esecuzione".

Nel terzo motivo si deduce ancora violazione dello art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione allo art. 617 c.p.c. con la seguente formulazione del quesito di diritto "valuti la Corte se quando si contesta la formazione del titolo esecutivo si verte nella ipotesi dello art. 617 anzicchè in quella disciplinata dallo art. 615 c.p.c.". 14.B. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo del ricorso, è inammissibile in quanto deduce come error in iudicando un error in procedendo come tale denunciabile ai sensi dello art. 360 c.p.c., n. 4 e non come error in iudicando o come vizio della motivazione.

Nel corpo del motivo inoltre si censura la motivazione della Corte di appello per avere utilizzato il dictum della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 11095 del 2007, peraltro consolidata dal successivo arresto a Sezioni Unite del 2010 n. 4071, e dunque anche a poter superare le ragioni di inammissibilità per la incompletezza del quesito, che manca della sintesi descrittiva, risulta evidente che appare inammissibile considerare caducata una statuizione rescindente senza rinvio per effetto della mancata riassunzione del procedimento.

Anche dopo la entrata in vigore dello art. 366 bis c.p.c. resta fermo il principio prescrittivo della specificità del contenuto del ricorso ai sensi dello art. 366 c.p.c., n. 4, proprio per consentire alla corte di svolgere una esatta valutazione della critica vincolata dalla esatta indicazione dei motivi del ricorso.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile deducendo come error in iudicando un vitio in procedendo, per la asserita mancanza tra chiesto e pronunciato in relazione allo accertamento della mancanza del titolo esecutivo. Ma sul punto la pronuncia della Corte di appello è conforme al diritto processuale per la applicazione della norma dello art. 393 c.p.c. alla stregua del quale alla mancata riassunzione consegue la estinzione dello intero procedimento e quindi la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, come si legge a ff. 11 della motivazione.

Inammissibile oltre che infondato è il terzo motivo,che denuncia un inesistente error in iudicando, in relazione alla qualificazione dello atto introduttivo quale opposizione alla esecuzione, sul rilievo che viene in contestazione di diritto dello avv. G. a procedere ad esecuzione forzata e non già la irregolarità formale del titolo esecutivo azionato.

Per le dette ragioni il ricorso viene dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al resistente R.N. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2700,00 di cui duecento Euro per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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