T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 07-02-2011, n. 1168 Rimborsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha presentato, in data 1552001, alla ASL RM C domanda per il rimborso delle spese sostenute per il ricovero della figlia S. presso la clinica Sana Vita di Breganzona in Svizzera.

La ASL, richiesto il parere del centro di riferimento (Unità disturbi alimentari dell’ospedale S. Eugenio), in conformità a tale parere, respingeva la richiesta con provvedimento del 1412002, in quanto le cure indicate potevano essere fruite presso sei centri specializzati in Italia con tempi di attesa tra i venti giorni e i sei mesi.

Con il presente ricorso, è stato impugnato il provvedimento n° 48 del 1412002, con il quale la Asl Rm C ha negato il rimborso delle spese sostenute per il ricovero della figlia del ricorrente, S.S., nata il omissis, affetta da disturbi del comportamento alimentare(bulimia nervosa) presso la Casa di Cura Sana Vita di Braganzone in Svizzera nel periodo aprileottobre 2001, proponendo le seguenti censure: violazione dell’art 32 della Costituzione; dell’art 3 della legge n° 595 del 1986; del d.m. 3111989 e successive modifiche; del d.lgs. n° 502 del 1992; dell’art 3 della legge n° 241 del 1990; eccesso di potere per errore sui presupposti, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria, disparità di trattamento;

Si è costituita la Asl contestando l’ammissibilità del ricorso, in quanto proposto da genitore di figlia maggiore di età, e la fondatezza delle censure.

All’udienza pubblica del 3122010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Si può prescindere dall’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, in considerazione della evidente infondatezza dello stesso.

L’oggetto del presente ricorso è costituito dal provvedimento di diniego con il quale l’amministrazione ha escluso la sussistenza delle condizioni necessarie per ottenere l’autorizzazione a ricevere cure all’estero a spese del servizio sanitario nazionale.

Il D.M. 3111989 fissa i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero.

Le prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero sono erogate in forma indiretta mediante il parziale rimborso della spesa sostenuta nei limiti fissati dai successivi articoli.

In base all’articolo 2 possono essere erogate le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, che richiedono specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia e che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi di alta specialità italiani di cui all’art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi di alta specialità, presso gli altri presidi e servizi pubblici o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

E’ considerata "prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia" la prestazione per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l’esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell’assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell’intervento o delle cure.

È considerata "prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico la prestazione che richiede specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti nelle strutture italiane pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

La regione attribuisce, per ogni branca specialistica, l’accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari – che legittimano l’autorizzazione al trasferimento per cure all’estero e l’erogazione del concorso nelle relative spese – e ogni altra valutazione di natura tecnicosanitaria, comunque connessa al trasferimento per cure all’estero, ad uno o più presidi e servizi di alta specialità di cui all’art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, siti nel proprio territorio o, se necessario, in regione limitrofa nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi, ad apposite commissioni sanitarie costituite dalla regione stessa a livello regionale e composte da personale medico di qualifica apicale delle strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

I predetti presidi, servizi e commissioni regionali assumono, ai fini dei trasferimenti per cure all’estero disciplinati dal presente decreto, la denominazione di centro regionale di riferimento per la branca specialistica di competenza.

Il concorso nella spesa è concesso solo per le prestazioni autorizzate.

A tali fini l’assistito deve presentare domanda alla unità sanitaria locale di appartenenza corredata dalla proposta motivata di un medico specialista nonché dall’ulteriore documentazione prescritta dalle disposizioni regionali.

L’istanza deve contenere l’indicazione del centro prescelto per la prestazione.

L’unità sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al centro regionale di riferimento territorialmente competente ad autorizzare le prestazioni all’estero.

Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente ovvero in forma adeguata alla particolarità del caso clinico), autorizza o meno le prestazioni presso il centro estero di altissima specializzazione prescelto, dandone comunicazione all’unità sanitaria locale competente.

Il centro di riferimento, qualora non fosse possibile autorizzare le prestazioni presso il centro estero prescelto, può autorizzare, se richiesto, le prestazioni stesse presso un diverso centro estero, fornendone adeguata motivazione.

Ai sensi dell’art 7, in caso di gravità ed urgenza, nonché in caso di ricovero in ospedale ubicato in una regione diversa da quella di appartenenza, il centro regionale di riferimento, nel cui territorio è presente l’assistito, può autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di cui all’art. 4, le prestazioni all’estero, dandone tempestiva comunicazione all’unità sanitaria locale competente.

Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di "comprovata eccezionale gravità ed urgenza" ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all’estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la regione. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all’unità sanitaria locale competente entro tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso

Nel caso di specie, il centro di riferimento dell’ASl rm C, Unità disturbi del comportamento alimentare presso l’ospedale S. Eugenio, ha espresso parere negativo, in quanto le terapie per le quali si chiedeva il rimborso delle spese sostenute all’estero erano praticate anche presso varie strutture italiane del servizio sanitario nazionale o presso cliniche accreditate, espressamente indicate in numero di sei nel provvedimento impugnato, come tutti presidi specializzati nei disturbi del comportamento alimentare.

Il provvedimento impugnato specificava, altresì, che le liste d’attesa presso i vari centri variavano da un minimo 20 giorni ad un massimo di tre mesi.

Le disposizioni ministeriali attribuiscono al centro di riferimento una discrezionalità tecnica nella valutazione delle terapie e nella indicazione dei presidi sanitari che possano rendere analoghe terapie in Italia.

Il sindacato di questo giudice, può, quindi essere esercitato in ambiti molto ristretti, della manifesta illogicità e irragionevolezza.

Nel caso di specie, è stata data una congrua motivazione: sono stati indicati vari presidi specializzati nelle cure dei disturbi alimentari, è stato indicato il periodo di attesa medio (da venti giorni a tre mesi per i vari presidi indicati); inoltre, il centro indicato nella richiesta non risulta di altissima specializzazione, come affermato dalla sentenza del Tribunale di Roma del 372009.

Pertanto, il provvedimento non risulta affetto dai vizi lamentati.

Si deve tenere presente, altresì, che la assistenza sanitaria all’estero garantisce ai cittadini italiani un’assistenza di carattere esclusivamente sussidiario, in presenza di determinati presupposti, ma non prevede il diritto del cittadino all’assistenza sanitaria globale, in quanto, salvo il nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 cost. in difesa degli indigenti, il legislatore incontra il limite delle risorse finanziarie disponibili (Cassazione civile, sez. III, 17 maggio 2007, n. 11462 in una fattispecie, in cui il rifiuto dell’assistito di sottoporsi ad intervento chirurgico presso le strutture italiane era dipeso dal tipo di tecnica operatoria praticata in Italia, rispetto a quella praticata all’estero e da lui preferita perché conservativa della valvola aortica – tecnica che, a giudizio del c.t.u., presenta vantaggi e svantaggi rispetto alle tecniche praticate in Italia, – è stato affermato che la normativa vigente non legittima ai fini della risarcibilità dell’intervento, la libera scelta del paziente, ma esige che la scelta stessa sia dettata dalla non adeguatezza dell’intervento eseguibile o dalla esigenza obiettiva di procedure o tecniche non praticate in Italia).

Nel caso di specie, inoltre, il ricovero all’estero è stato effettuato prima della autorizzazione della Asl.

Non risulta, però, dagli atti di causa la prova della sussistenza di un effettivo presupposto dell’urgenza per ottenere il rimborso in tale ipotesi. Ai seni dell’art 7 del citato decreto ministeriale deve trattarsi di "comprovata eccezionale gravità ed urgenza". Non risulta in atti alcuna certificazione medica che provi la eccezionale gravità ed urgenza, se non il certificato del 2932001 in cui si richiede solo il ricovero, senza alcun riferimento ad una situazione d’urgenza.

Quanto alle censure relative al ritardo della asl nel provvedere, prescindendo dalla eccezioni della asl per cui il procedimento sarebbe stato avviato solo a seguito della domanda del 18102001, come è noto, il ritardo non produce di per sé un vizio del procedimento tranne la possibilità di attivazione di eventuali ulteriori rimedi, quali il procedimento per il silenzio rifiuto.

In ogni caso, è necessario richiamare, altresì, gli orientamenti della Corte costituzionale, secondo i quali la tutela del diritto alla salute nel suo aspetto di pretesa all’erogazione di prestazioni "non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone"(sentenze n. 309 del 1999; n. 432 del 2005).

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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