Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 10-02-2011, n. 5069 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di T.C. avverso l’ordinanza in data 25.9.2010 del Tribunale di Roma in funzione di Giudice del riesame, con la quale veniva confermata l’ordinanza emessa in data 6.9.2010 dal GIP del medesimo Tribunale che applicava al T. la misura cautelare della custodia carceraria in ordine al delitto di detenzione a fini di spaccio di varie sostanze stupefacenti. Denunzia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 274 c.p.p..

Si duole, in particolare, che la richiesta di sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre non potesse essere accolta, ad avviso del Tribunale, perchè la madre era intestataria di una delle autovetture abitualmente usate dal T. e della mancata considerazione dell’assenza del pericolo d’inquinamento probatorio.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, non solo le censure sono estremamente generiche laddove prospettano che l’esigenza cautelare ravvisata è quella del pericolo d’inquinamento probatorio di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a), mentre l’ordinanza fa espresso ed univoco riferimento solo al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), frenabili solo con la misura della custodia carceraria, unica adeguata a tal fine, ma s’appalesano, altresì, del tutto inconferenti quanto alla pretesamente dedotta inadeguatezza dell’abitazione della madre con il richiamo all’intestazione dell’auto alla medesima. Tale circostanza, richiamata nell’ordinanza de qua in via meramente incidentale essendo stata rilevata l’assoluta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari in sè considerata, è chiaramente addotta solo, quale indice di controindicazione, a sostegno della prognosi della probabile utilizzazione anche di tale abitazione quale ricettacolo di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, attesi gli usuali comportamenti criminosi del T., che soleva custodire in due abitazioni (in una delle quali vive la moglie) di cui disponeva, lo stupefacente (1.633 gr. di hashish, 74 gr. di cocaina e altri 500 gr.

+ 10 gr. di hashish, con bilancini di precisione ed altri consueti accessori per la confezione delle dosi).

Per nulla concrete ed argomentate, bensì del tutto aspecifiche e persino fuorvianti sono dunque le doglianze addotte dal ricorrente.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

Non conseguendo la scarcerazione dell’indagato, si deve disporre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sìa trasmesso al direttore del penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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