Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 10-02-2011, n. 5068 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per Cassazione N.R., personalmente, avverso l’ordinanza in data 20.9.2010 del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del riesame, con la quale veniva confermata l’ordinanza emessa in data 29.7.2010 dal GIP del medesimo Tribunale che applicava al N. la misura cautelare della custodia carceraria in ordine ai reati di detenzione illecita di più armi da guerra, munizioni e comuni da sparo, armi clandestine, perchè con matricola abrasa; detenzione a fini di spaccio di gr. 186,65 di eroina (commesso il (OMISSIS)). Denunzia il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p., in quanto i giudici del riesame avevano omesso di esplicare il loro potere suppletivo per colmare le lacune e manchevolezze motivazionali desumibili dall’ordinanza cautelare.

Richiama, poi, numerose pronunce di questa Corte in materia.

E’ stata depositata una memoria difensiva, con allegata consulenza di parte, nell’interesse del ricorrente.

Premessa la totale irritualità ed assoluta irricevibilità in questa sede della consulenza tecnica allegata alla memoria difensiva, si osserva che il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa del tutto generica. Invero, l’ordinanza impugnata ha fornito ampia e congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici, in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza che, nel caso di specie, si sostanziano in una sorta di flagranza di reato, dal momento che l’indagato era stato trovato nella disponibilità (essendo stato visto ivi armeggiare dalla p.g. in sede di appostamento) dell’autovettura (intestata a soggetto detenuto per altro, legato all’indagato da vincoli di affinità o frequentazione assidua) nella quale furono rinvenuti, occultati in un vano ricavato nel cruscotto, le armi e lo stupefacente.

A fronte di siffatte univoche emergenze probatorie (e non semplicemente indiziarie) il ricorrente nulla di concreto deduce, rifugiandosi in una generica doglianza di assenza di elementi indiziari e di carenza d’integrazione motivatoria, senza nemmeno indicare sotto quali aspetti vi sarebbe l’originaria carenza motivazionale dell’ordinanza cautelare da integrare in via suppletiva.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

Non conseguendo la scarcerazione dell’indagato, si deve disporre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al diretto

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