Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6516

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione di data 10.12.96, S.E. affermava quanto segue:

di essere stato coinvolto in data (OMISSIS) in un incidente stradale a sud di (OMISSIS); di viaggiare sul sedile posteriore di un autocarro di proprietà della Isefi Internazionale di Servizi Finanziari s.p.a. (incorporante la Lisinco s.p.a.), poi Locat s.p.a., in locazione alla ditta Carlutti Costruttori s.r.l. (della quale il ricorrente era dipendente); che tale mezzo era condotto da M. P., anch’egli dipendente della Carlutti e addetto al trasporto degli operai; che la compagnia assicuratrice del veicolo era l’Assicurazione Tirrena; che l’autocarro de quo, nonostante la nebbia persistente, procedeva a velocità sostenuta, e, ad un certo punto, aveva tamponato l’autoarticolato Scania 141 (alla cui guida si trovava L.S.), assicurato con l’Unipol, che era fermo, in quanto la carreggiata era intasata per una serie di tamponamenti;

che l’autocarro Fiat Iveco, sul quale si trovava il S. venne, a sua volta, tamponato da un autotreno Fiat 190 condotto da P. P. (che procedeva nonostante la nebbia, oltre il limite consentito), di proprietà della ditta Pietro Della Valentina & C., assicurato con le Assicurazioni Generali s.p.a.; che a seguito del sinistro, il S. aveva riportato lesioni gravi per le quali, con l’atto citato, chiedeva l’integrale risarcimento. Conveniva pertanto innanzi al Tribunale di Udine M.P., la Isefi Internazionale di Servizi Finanziari s.p.a. (poi Locat s.p.a.), e l’Assicurazione Tirrena in liquidazione coatta amministrativa, il primo, come detto, quale conducente dell’autotreno Fiat Iveco sul quale viaggiava, la seconda quale proprietaria del mezzo, e la terza quale compagnia assicuratrice del mezzo stesso). Nel corso del giudizio veniva chiamato in causa il fallimento della Carlutti Costruttori s.r.l..

Il S. citava in giudizio anche P.P., la Della Valentina Piero & C. s.p.a. e l’Assicurazioni Generali s.p.a.: il primo quale conducente dell’autotreno Fiat che aveva tamponato l’autocarro sul quale viaggiava; la seconda quale proprietaria del mezzo e le Assicurazioni Generali s.p.a., quale compagnia assicuratrice dell’autotreno.

Con separati atti di citazione, proponevano azioni per il risarcimento dei danni riportati nel medesimo incidente anche Me.

M., Pa.Sa. e Pa.Ca., rispettivamente moglie e figlie di Pa.Fr., deceduto nell’incidente e S.E.. Sia il Pa. che il S. erano trasportati sul medesimo autocarro su cui era trasportato il F..

Il Tribunale, con sentenza n. 710/2002, accertata l’esclusiva responsabilità del M. nella produzione degli eventi lesivi del (OMISSIS), con riferimento all’individuazione del soggetto responsabile ex art. 2054 c.c., comma 3, rilevava l’improcedibilità delle domande proposte contro il fallimento Carlutti Costruzioni s.r.l. (essendo devoluto soltanto agli organi fallimentari, e nelle forme obbligatorie di cui agli artt. 52 e 93 e segg., L. Fall., l’accertamento di qualsiasi credito vantato nei confronti della procedura; riteneva Locat s.p.a. corresponsabile con il conducente M. del danno subito dagli attori, in quanto concedente in leasing e, quindi, proprietaria dell’autocarro coinvolto nel sinistro, (avendo carattere innovativo e non interpretativo l’art. 1 nuovo C.d.S., comma 2 ed essendosi l’incidente in questione verificato prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione;

rilevava che nei confronti della Tirrena Assicurazioni s.p.a., litisconsorte necessario nel processo, in persona del commissario liquidatore, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 23 non poteva essere pronunziata alcuna condanna, essendo anch’essa assoggettata a procedura concorsuale; indicava quale legittimata passiva delle domande di risarcimento danni l’impresa designata ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 20 per sostituire in giudizio il fondo di garanzia per le vittime della strada, impresa che per gli incidenti verificatisi in (OMISSIS), come quello in esame, andava identificata nella Sai, in tale veste chiamata in causa dal F. e dalle congiunte Pa. ma non dal S. che non aveva provveduto a citarla in giudizio; rilevava infine che la Assicurazioni Generali, impresa designata, si era spontaneamente costituita in giudizio. Accertato, quindi, che l’autocarro su cui erano trasportati il Pa. ed il F. era abilitato anche al trasporto di persone, il Tribunale affermava l’irrilevanza della circostanza che la polizza assicurativa con la Tirrena fosse stata stipulata sul diverso presupposto che l’autocarro fosse abilitato soltanto al trasporto di cose. Il Tribunale procedeva infine alla liquidazione dei danni.

A seguito dei proposti gravami, in via principale e incidentale, la Corte d’Appello di Trieste, con la decisione in esame depositata in data 24.11.2007, così provvedeva: "in parziale accoglimento degli appelli proposti dalla Locat s.p.a. e dalla Fondiaria Sai s.p.a., accerta e dichiara che nei confronti della Locat s.p.a. e della Sai Società Assicuratrice Industriale s.p.a. l’Inail non ha proposto alcuna domanda e per l’effetto, in riforma dei punti 8, 9 e 13 del dispositivo dell’impugnata sentenza, condanna il solo M.P. al pagamento nei confronti dell’Inail delle somme ivi indicate;

rigetta gli appelli incidentali proposti da S.E., da Me.Ma. e Pa.Sa. e dall’Inail; condanna Locat s.p.a. e Fondiaria Sai s.p.a., in solido, a rifondere a F. C. ed a Me.Ma. e Pa.Sa. le spese di lite del grado".

Ricorre per cassazione il S. con unico motivo.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c.. In proposito il ricorrente rileva che "in questo caso, si ha un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo, perchè la nuova obbligazione dedotta dal convenuto viene a inserirsi nel tema di tale controversia, in via alternativa con quella che l’attore ha assunto a carico del convenuto, sia in senso soggettivo, perchè il terzo chiamato in causa diventa un’altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo. Tale principio non può valere anche nel caso in cui in luogo della chiamata del terzo, vi sia stato l’intervento in causa del terzo stesso che abbia dichiarato di essere il soggetto legittimato a contraddire alla domanda proposta dall’attore e di accertare il contraddittorio. Non rileva che, come osserva il ricorrente, non via sia stata vocatio in jus perchè a tale il convenuto non abbia proposto nei confronti del terzo la domanda originariamente avanzata dall’attore, perchè anche tale carenza è rimediata dal comportamento volontario dell’interveniente che dichiara di accettare il contraddittorio".

Il ricorso è inammissibile.

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente non censura la ratio decidendi e non formula il relativo quesito ex art. 366 bis c.p.c..

Infatti la Corte d’Appello di Trieste, in relazione all’appello dello stesso S., aveva statuito che la censura in ordine alla detrazione dal danno patrimoniale della capitalizzazione della rendita Inail (proponendo un diverso criterio di calcolo) era priva di fondamento "posto che qualora al soggetto infortunato a seguito di un incidente sia stata attribuita, per l’invalidità permanente contratta, una rendita capitalizzata a carico dell’Inail, a norma della L. n. 990 del 1969, art. 28 le somme corrisposte dall’ente previdenziale debbono essere detratte, in base al principio indennitario, dall’importo del risarcimento dovuto, allo stesso titolo al danneggiato da parte del responsabile: ciò in quanto il valore capitale della rendita dell’Inail corrisponde a valore patrimoniale già risarcito, non ulteriormente computabile a favore del danneggiato, onde evitare duplicazioni di risarcimento sia in favore del danneggiato che a carico dell’assicuratore o del responsabile".

A fronte di ciò, il ricorrente prospetta violazione dell’art. 112 c.p.c., tra l’altro in modo generico non fornendo gli elementi in base al quale ritenere eventualmente sussistente detta censura e, come detto, incorrendo in un’altra causa di inammissibilità, non formula il quesito di diritto.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata società comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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