Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 10-02-2011, n. 5065

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione B.E. avverso il decreto di archiviazione emesso in data 22.6.2009 dal Giudice di Pace di Torino nel procedimento instaurato sulla base della denuncia-querela della stessa B. per il reato di cui all’art. 590 c.p., deducendo il vizio di motivazione.

Il Procuratore Generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile.

A parte la considerazione che le doglianze della ricorrente sono infondate, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato risulta congrua ed immune da vizi logici e giuridici, tenendo altresì conto dei rilievi svolti in sede di opposizione, si deve, in via preliminare ed assorbente, rilevare che il vizio evocato non rientra per i quali è ammesso il ricorso per cassazione nel caso di specie ( art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., comma 5), consentito solo laddove i vizi denunciati si risolvano in violazioni del contraddittorio, peraltro nel caso di specie insussistenti, trattandosi di procedimento dinanzi al Giudice di pace e, pertanto, meramente cartolare, ovvero per "errores in iudicando" fondati su, una diversa interpretazione della legge sostanziale (cfr. Cass. pen. Sez. 1, n. 9440 del 3.2.2010, Rv. 246779).

Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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